Decreto del Presidente della Repubblica
Contabilità
Decreto del Presidente della Repubblica 373/1965
Conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.
Cosa prevede il DPR 373/1965 riguardo al conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi del personale statale?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 373/1965 disciplina l'incorporazione dell'assegno temporaneo direttamente negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale dipendente dello Stato. Questo decreto, emanato in applicazione della legge 1268/1964, rappresenta un intervento di riordino retributivo che sostituisce le precedenti tabelle stipendiali (risalenti al DPR 19/1956) con nuove tabelle da A a G. La norma riguarda tutti i dipendenti pubblici nelle diverse qualifiche, gradi, categorie e classi, unificando il trattamento economico attraverso l'eliminazione della distinzione tra stipendio base e assegno temporaneo. Per le posizioni non espressamente richiamate nelle nuove tabelle, il decreto prevede un criterio di continuità: si applica lo stipendio corrispondente alla posizione che garantiva, al 31 dicembre 1964, un identico trattamento lordo complessivo (somma di stipendio e assegno temporaneo).
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965, n. 373
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 373/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1965, n. 373
## Conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e
retribuzioni del personale statale, in applicazione della legge 5
dicembre 1964, n. 1268.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro; Decreta: Art. 1 Gli stipendi, le paglie e le retribuzioni di cui alla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti con quelli indicati, per ogni qualifica, grado, categoria o classe, nelle tabelle da A a G allegate al presente decreto. Per le funzioni, qualifiche, gradi, categorie o classi non richiamati nelle nuove tabelle vale lo stipendio o paga previsto nelle tabelle stesse per la posizione nella quale competeva al 31 dicembre 1964 eguale trattamento lordo per stipendio o paga e per assegno temporaneo.
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Il DPR 373/1965 è il riferimento normativo per il conglobamento retributivo nel pubblico impiego, disciplinando l'incorporazione dell'assegno temporaneo negli stipendi e paghe del personale statale. Uffici del personale e amministrazioni pubbliche lo consultano per questioni di riordino stipendiale, equiparazione retributiva e applicazione delle tabelle salariali storiche. La norma è rilevante per commercialisti che assistono enti pubblici in materia di costi del personale e contabilità dello Stato.
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