Decreto del Presidente della Repubblica Imposte_Locali

Decreto del Presidente della Repubblica 413/1964

Modifica alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze.

Pubblicato: 20/06/1964 In vigore dal: 16/04/1964 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 413

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 413/1964 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 413 ## Modifica alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori dovuti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze; Visti i decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente del 17 dicembre 1953, n. 1058, e del 7 dicembre 1960, n. 1747, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 11 novembre 1963, numero 684 , della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa medesima; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competenti per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 A decorrere dal 1 gennaio 1963, la tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale Borsa valori, è stabilita nella seguente misura: L. 1000 di diritto fisso per ogni titolo quotato; L. 10 per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale od obbligazionario quotato. L'ammontare complessivo dei diritti si computa sullo importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotate ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente. Tali diritti sono ridotti della metà per i titoli ammessi alla quotazione ufficiale nel corso del secondo trimestre dell'anno solare.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 413/1964 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 9882810/2014
Soppressione dei sistemi di pagamento dei tributi mediante conto corrente posta…
Risoluzione AdE 131/2024
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 e il m…
Decreto Legislativo 126/2025
Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio …
Decisione UE 2103/2023
Decisione (EU) 2023/2103 della Commissione, del 3 marzo 2023, relativa all'aiut…
Decreto Ministeriale 101/2022
Regolamento relativo alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in…
Decreto Legislativo 45/2018
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezi…

Altre normative del 1964

Trasformazione in Istituto d'arte della Scuola d'arte di Priverno. Decreto del Presidente della Repubblica 1715 Trasformazione in Istituto d'arte della Scuola d'arte di Alghero. Decreto del Presidente della Repubblica 1713 Istituzione dell'Istituto d'arte di San Cataldo. Decreto del Presidente della Repubblica 1710 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Sest… Decreto del Presidente della Repubblica 1702 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Vite… Decreto del Presidente della Repubblica 1694