Quali sono i diritti di quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Firenze secondo il DPR 413/1964 e come vengono calcolati?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 413/1964 stabilisce la tariffa dei diritti annui che le società devono pagare alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze per ottenere la quotazione ufficiale dei loro titoli presso la locale Borsa valori. La norma si applica a tutte le società che desiderano quotare azioni e obbligazioni al listino ufficiale di Firenze e rappresenta un aggiornamento delle tariffe precedentemente fissate nel 1924 e successivamente modificate nel 1953 e 1960. Il calcolo dei diritti prevede due componenti: un diritto fisso di 1.000 lire per ogni titolo quotato, più 10 lire per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale o obbligazionario in circolazione. L'importo complessivo si determina sulla base del capitale effettivamente quotato e in circolazione alla chiusura del bilancio dell'anno precedente. Un aspetto rilevante è la riduzione del 50% dei diritti per i titoli ammessi alla quotazione nel secondo trimestre dell'anno solare, incentivo che favorisce le quotazioni in quel periodo.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 413
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 413/1964
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 413
## Modifica alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di
commercio, industria e agricoltura di Firenze.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori dovuti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze; Visti i decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente del 17 dicembre 1953, n. 1058, e del 7 dicembre 1960, n. 1747, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 11 novembre 1963, numero 684 , della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa medesima; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale si stabilisce la forma e l'organo competenti per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 A decorrere dal 1 gennaio 1963, la tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale Borsa valori, è stabilita nella seguente misura: L. 1000 di diritto fisso per ogni titolo quotato; L. 10 per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale od obbligazionario quotato. L'ammontare complessivo dei diritti si computa sullo importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotate ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente. Tali diritti sono ridotti della metà per i titoli ammessi alla quotazione ufficiale nel corso del secondo trimestre dell'anno solare.
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Il DPR 413/1964 disciplina i diritti di quotazione presso la Borsa valori di Firenze, interessando società per azioni e società che emettono obbligazioni, con riferimento a tariffe amministrative e diritti camerali. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per valutare i costi di quotazione, il calcolo dei diritti su capitale sociale e obbligazionario, e le agevolazioni tariffarie previste per le quotazioni stagionali.
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