Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 42/1965
Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in attuazione degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' Economica Europea e la Turchia.
Quali agevolazioni tariffarie il DPR 42/1965 prevede per i prodotti turchi importati in Italia nel periodo dicembre 1964?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto disciplina le modifiche al regime daziario per specifici prodotti originari dalla Turchia, in attuazione dell'Accordo di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia firmato ad Ankara nel 1963. Si applica alle importazioni dal 1° al 31 dicembre 1964 e riguarda principalmente operatori commerciali e imprese che importano tabacchi e uve secche dalla Turchia. Il provvedimento prevede due categorie di agevolazioni: l'esenzione totale dai dazi doganali per i tabacchi greggi e i cascami di tabacco (fino a 500 tonnellate), e riduzioni tariffarie per le uve secche di Corinto (4,80%) e altre uve secche (5,40%), entrambe entro contingenti quantitativi prestabiliti. Le importazioni devono rispettare specifiche norme e condizioni amministrative stabilite dal Ministro delle Finanze, incluso l'utilizzo di certificati di circolazione per gli scambi preferenziali.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 42
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 42/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 42
## Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in attuazione
degli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 e
degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita'
Economica Europea e la Turchia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 ottobre 1964, n. 959 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Ankara il 12 settembre 1963 ed agli Atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia; Vista la Decisione del Consiglio di Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, relativa alla determinazione dei volumi dei contingenti tariffari che gli Stati membri della Comunità devono aprire alla Turchia per l'anno 1964, nonchè la Raccomandazione del predetto Consiglio relativa al certificato di circolazione per il funzionamento del regime degli scambi preferenziali di merci nell'ambito dell'Associazione; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in esecuzione degli obblighi derivanti dall'art. 2 del Protocollo n. 1 allegato all'Accordo relativo all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'agricoltura e foreste e per il commercio con l'estero, per il tesoro e per il bilancio; Decreta: Art. 1 Per i sottoindicati prodotti originari e provenienti dalla Turchia, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica temporaneamente, dal 1 dicembre 1964 e fino al 31 dicembre 1964, nella misura per ciascuno indicata: a) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (voce di tariffa n. 24.01) nei limiti di un contingente di 500 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. . . . . . . . . . . . . . . . . . esenzione; b) uve secche, presentate in imballaggi di contenuto pari o inferiore a 15 chilogrammi (voce di tariffa n. ex 08.04-B) nei limiti di un contingente globale di 3.800 tonnellate, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze: - uve secche di Corinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,80% - uve secche altre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,40%
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Il DPR 42/1965 è lo strumento normativo per comprendere i contingenti tariffari, le esenzioni doganali e i regimi preferenziali nell'ambito dell'Associazione CEE-Turchia. Importatori e commercialisti lo consultano per le riduzioni daziali, i limiti quantitativi alle importazioni e l'applicazione degli accordi internazionali sulla circolazione delle merci.
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