Decreto del Presidente della Repubblica Imposte_Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 427/1956

Adeguamento al nuovo prezzo del sale commestibile del diritto di monopolio su alcuni prodotti salati, nonche' della misura della restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del sale contenuto nei prodotti esportati.

Pubblicato: 23/05/1956 In vigore dal: 09/04/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1956, n. 427

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 427/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1956, n. 427 ## Adeguamento al nuovo prezzo del sale commestibile del diritto di monopolio su alcuni prodotti salati, nonche' della misura della restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del sale contenuto nei prodotti esportati. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio dei sali e tabacchi, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1955, n. 876 , con il quale vengono apportate modificazioni alla tariffa dei prezzi di vendita al pubblico di alcuni tipi di sali commestibili; Riconosciuta la necessità di adeguare le norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1952, n. 4433 , per quanto riguarda il diritto di monopolio dovuto sul sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per minestra prodotti con il metodo idrolitico e la misura della restituzione di parte del prezzo pagato per l'acquisto del sale per gli estratti di carne o vegetali, i brodi condensati salati, le minestre preparate ed i condimenti per brodi e per minestre, al nuovo prezzo di tariffa dei sali commestibili; Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Il diritto di monopolio per il sale contenuto negli estratti alimentari e nei condimenti per minestra prodotti con il metodo idrolitico, previsto dall' art. 3, n. 3, della legge 17 luglio 1942, n. 907 , nel nuovo testo recato dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641 , viene stabilito in L. 57 al kg.

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