Decreto del Presidente della Repubblica Imposte_Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 428/1952

Modificazione delle tariffe dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna.

Pubblicato: 10/05/1952 In vigore dal: 27/03/1952 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1952, n. 428

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 428/1952 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1952, n. 428 ## Modificazione delle tariffe dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 25 giugno 1926, n. 1223 , col quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna; Vista la deliberazione in data 6 dicembre 1951, della Giunta della Camera di commercio suddetta, con la quale sono state proposte modifiche alla tariffa suddetta; Visto l' art. 53 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011 , col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione di provvedimenti riguardanti i diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. A decorrere dall'anno 1952, le tariffe dei diritti per la Borsa valori di Bologna, sono stabiliti come segue: a) ammissione a quotazione ufficiale sul listino di Borsa: diritto fisso annuo, L. 1000. In più: per ogni milione o frazione di milione: per i primi 25 milioni................................. L. 25 per i successivi fino a 50 milioni..................... " 20 per i successivi fino a 100 milioni.................... " 15 per i successivi oltre i 100 milioni................... " 10 L'impegno di quotazione è annuale. L'importo delle successive emissioni si somma all'importo dei titoli già ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto. Sono esenti da tasse i titoli che per legge sono ammessi di diritto alla quotazione; b) diritto da pagarsi dagli agenti di cambio, istituti di credito, banchieri ed operatori per l'ingresso nei recinti di Borsa; diritto annuo fisso: istituti di credito, banchieri......................... L. 10.000 agenti di cambio....................................... " 2.000 commissionari.......................................... " 5.000 rappresentanti alle grida.............................. " 3.000 impiegati nell'anti recinto, ciascuno.................. " 2.000 fattorini nell'anti recinto, ciascuno.................. " 1.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 1952 EINAUDI PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 47. - FRASCA

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