Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 439/1968

Ripartizione dei contributi dovuti dai datori di lavoro per le prestazioni in capitale erogate dal fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

Pubblicato: 20/04/1968 In vigore dal: 04/01/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1968, n. 439

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 439/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1968, n. 439 ## Ripartizione dei contributi dovuti dai datori di lavoro per le prestazioni in capitale erogate dal fondo speciale di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la delibera emessa il 27 luglio 1966 dal comitato speciale del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, con la quale si propone al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che i contributi dovuti per le prestazioni in capitale siano ripartiti fra le assicurazioni miste ed il fondo integrazione, in misura diversa da quella indicata nell'art. 4, punto terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1948, n. 1134 , e precisamente in modo da assicurare allo stesso fondo integrazione un maggiore gettito contributivo pari al 5 per cento delle retribuzioni imponibili, ritenuto necessario per garantire l'erogazione integrale delle prestazioni in capitale; Ritenuta la necessità di provvedere in conformità alla suddetta delibera del comitato speciale del fondo di previdenza; Visti la legge 31 gennaio 1926, n. 100, nonchè l'art. 15 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, le finanze e l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: Art. 1 Articolo unico A decorrere dal 10 agosto 1966 e fino al 31 dicembre 1970, l'aliquota del 10 per cento dei contributi annui assegnati alle assicurazioni miste, a norma dell'art. 4, punto terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1943, n. 1134 , è elevato ali 75 per cento ed è trasferita al fondo integrazione di cui al menzionato articolo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 gennaio 1963 SARAGAT MORO - BOSCO - COLOMBO - PRETI - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1968 Atti del Governo, registro n. 218, foglio n. 128. - GRECO

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