Quale aliquota del diritto per traffico di perfezionamento si applica alle merci esportate verso gli altri Stati membri della CEE a partire dal 1 gennaio 1962?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 45/1962 modifica l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento, portandola al 35% della quotità daziaria applicabile. Questa norma riguarda le merci esportate verso gli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti provenienti da Paesi terzi (non comunitari) che non erano assoggettati ai dazi doganali ordinari o che hanno beneficiato di restituzione parziale o totale dei dazi stessi. Il decreto recepisce una decisione della Commissione CEE del 20 dicembre 1961, adattando l'ordinamento italiano alle nuove disposizioni comunitarie in materia di circolazione delle merci. Per le aziende che operano nel commercio intracomunitario e utilizzano componenti o materie prime da Paesi terzi, questa aliquota rappresenta il diritto da applicare al momento dell'esportazione verso i partner europei, calcolato sulla base della tariffa doganale comune o, per i prodotti siderurgici, sulla tariffa armonizzata italiana.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1962, n. 45
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 45/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1962, n. 45
## Variazione dell'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960,
n. 1587.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi previsti dall'articolo 11 del Trattato stesso; Visti gli articoli 9, 10, 189 e 191 del Trattato medesimo; Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424; Vista la tariffa doganale dei dazi di importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1961, numero 1339 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1961, n. 1086 ; Vista la legge 10 marzo 1955, n. 103 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1957, n. 1167 . Vista la legge 18 marzo 1958, n. 284 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1960, n. 1587 ; Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 28 giugno 1960, con cui sono state stabilite, in applicazione dell'art. 10, paragrafo 2, comma secondo, del Trattato sopra indicato, le disposizioni da adottarsi per la circolazione delle merci nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti di Paesi terzi non assoggettati ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che sono stati ammessi alla restituzione parziale o totale di tali dazi e tasse; Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data, 5 dicembre 1960, che ha integrato quella del 28 giugno 1960 sopraspecificata per quanto concerne l'impiego, in regime di temporanea importazione o con ammissione alla restituzione del dazio, dei prodotti siderurgici previsti dal Trattato istitutivo della Comunità, Europea Carbone e Acciaio; Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea in data 5 dicembre 1960, relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'art. 9, paragrafo 2, del Trattato che, istituisce la Comunità Economica Europea; Vista la decisione della Commissione della Comunità Economica Europea del 20 dicembre 1961, con cui è stata variata l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento da applicarsi alle merci esportate, dal 1 gennaio 1962, verso gli altri Stati membri della C.E.E., nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti di Paesi terzi non assoggettati ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che sono stati ammessi alla restituzione parziale o totale di tali dazi e tasse; Ritenuta la necessità di adattare l'ordinamento giuridico interno alla predetta decisione del 20 dicembre 1961; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per la industria ed il commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1 A partire dal 1 gennaio 1962 l'aliquota del diritto per traffico di perfezionamento, di cui al comma secondo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica, del 24 dicembre 1960, n. 1587 , è stabilita nel 35% della quotità daziaria che, secondo la specie dei prodotti non comunitari da tassarsi, è iscritta nella Tariffa doganale comune o, per i prodotti rientranti nella competenza della Comunità Europea Carbone e Acciaio, nella tariffa doganale armonizzata della Repubblica italiana.
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Il DPR 45/1962 è il riferimento normativo per il traffico di perfezionamento, i dazi doganali e la circolazione delle merci in regime CEE, disciplinando l'aliquota applicabile alle esportazioni intracomunitarie. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative a tariffe doganali comuni, restituzione dazi, ammissione temporanea e regimi doganali speciali per prodotti di Paesi terzi. La norma è strettamente collegata al Trattato istitutivo della CEE e alle decisioni della Commissione europea in materia di politica commerciale e armonizzazione tariffaria.
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