Quali sono le disposizioni del DPR 465/1966 in materia di contingenti tariffari e regimi doganali per l'anno 1966?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 465/1966 stabilisce un regime tariffario speciale e temporaneo per l'anno 1966, applicabile a specifici prodotti importati da Paesi esterni alle Comunità europee. Il decreto consente l'applicazione di dazi ridotti o l'esenzione da dazio per determinati beni, ma solo entro i limiti quantitativi (contingenti) indicati in una tabella allegata. Questo regime rappresenta una deroga temporanea rispetto alla tariffa doganale ordinaria vigente, approvata con il DPR 723/1965. Le modalità operative e le condizioni di applicazione sono rimesse al Ministro per le finanze, il quale dovrà emanare norme specifiche per l'utilizzo dei contingenti. Il provvedimento si inserisce nel contesto degli obblighi derivanti dai Trattati istitutivi delle Comunità europee (CECA, CEEA e CEE), ratificati dall'Italia, e rappresenta uno strumento di politica commerciale e doganale coordinato tra i vari ministeri competenti (Finanze, Affari Esteri, Tesoro, Agricoltura, Industria e Commercio).
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. 465
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 465/1966
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. 465
## Contingenti tariffari in esenzione da dazio od a dazio ridotto, per
l'anno 1966.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 3 della legge 10 febbraio 1965, n. 13 ; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 4 della legge 10 febbraio 1965, n. 13 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Per i prodotti elencati nell'annessa tabella, provenienti da Paesi estranei alle Comunità europee, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, per l'anno 1966, nella misura per ciascuno di essi indicata, nei limiti dei rispettivi contingenti, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1966 SARAGAT MORO - PRETI - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - RESTIVO - ANDREOTTI - TOLLOY - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1966 Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 174. - VILLA
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Il DPR 465/1966 disciplina i contingenti tariffari, l'esenzione da dazio e i dazi ridotti per le importazioni da Paesi terzi, rappresentando un'eccezione temporanea alla tariffa doganale ordinaria. Operatori del commercio estero e consulenti doganali lo consultano per comprendere i regimi preferenziali, i limiti quantitativi e le procedure di accesso ai contingenti. Il decreto si correla strettamente con la normativa comunitaria e con gli obblighi derivanti dai Trattati europei in materia di politica commerciale comune.
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