Quali categorie di lavoratori sono esonerate dall'assicurazione contro la disoccupazione secondo il DPR 480/1964 e quali sono i presupposti applicativi?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 480/1964 stabilisce un'esenzione dall'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori che sono soci di cooperative, carovane, compagnie, gruppi e altre associazioni che esercitano attività complementari del traffico. L'esenzione si applica a condizione che questi lavoratori siano effettivamente occupati nei lavori assunti dall'organismo cui appartengono e che ricevano da esso la retribuzione. Il decreto nasce dalla considerazione che per questa categoria di lavoratori non è possibile effettuare un regolare controllo dello stato di disoccupazione, rendendo quindi impraticabile l'applicazione della normale disciplina assicurativa. Per "attività complementari del traffico" si intendono specificamente quelle definite nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, relativo alle integrazioni salariali. Questo provvedimento rappresenta un'eccezione al regime generale dell'assicurazione obbligatoria, riconoscendo la peculiarità organizzativa e operativa di queste forme associative nel settore dei trasporti.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 480
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 480/1964
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 480
## Esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione dei soci di
cooperative esercenti attivita' complementari del traffico.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935. n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 aprile 1936, n. 1155 ; Considerato che per i lavoratori soci di cooperative, carovane, compagnie, gruppi ed altre associazioni esercenti attività complementari del traffico non è possibile un regolare controllo della disoccupazione; Ritenuta pertanto l'opportunità di esonerare i predetti lavoratori dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria; Vista la deliberazione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria in data 5 giugno 1963 trasmessa dall'istituto nazionale della previdenza sociale in data 21 settembre 1963; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria i lavoratori soci di cooperative, carovane, compagnie, gruppi ed altre associazioni esercenti attività complementari del traffico, in quanto i lavoratori medesimi siano occupati nei lavori assunti dalle cooperative o dagli altri organismi cui appartengono e siano da questi retribuiti. Per attività complementari del traffico si intendono, agli effetti del presente decreto, quelle di cui alla penultima frase del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869 , contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali e ratificato, con modificazioni, con legge 21 maggio 1951, n. 498 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 aprile 1964 SEGNI BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 72. - VILLA
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Il DPR 480/1964 è il riferimento normativo per l'esonero dall'assicurazione disoccupazione di soci di cooperative nel settore dei trasporti, disciplinando attività complementari del traffico e rapporti di lavoro associativo. Consulenti del lavoro e aziende operanti nel settore trasporti lo consultano per verificare l'applicabilità dell'esenzione, i presupposti di occupazione e retribuzione, e il coordinamento con la previdenza sociale obbligatoria.
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