Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 481/1956

Esenzione dal dazio di confine per lo zucchero greggio importato a reintegro di zucchero raffinato nazionale esportato.

Pubblicato: 07/06/1956 In vigore dal: 08/05/1956 Documento ufficiale

Cosa prevede il DPR 481/1956 in materia di dazio doganale sullo zucchero greggio importato?

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Il decreto sospende l'applicazione del dazio doganale sui quantitativi di zucchero greggio importati, ma solo a condizione che questi siano destinati a reintegrare corrispondenti quantitativi di zucchero raffinato nazionale precedentemente esportato. In pratica, si tratta di un meccanismo di compensazione: le aziende che esportano zucchero raffinato possono importare zucchero greggio senza pagare il dazio, purché l'importazione avvenga entro un anno dall'esportazione e i quantitativi corrispondano. La sospensione del dazio è temporanea e rimane in vigore fino al 31 dicembre 1959. Questo provvedimento riguarda principalmente le raffinerie di zucchero e gli operatori del commercio estero che operano nel settore zucchieriero, ed è stato adottato per favorire la competitività dell'industria nazionale dello zucchero raffinato sui mercati internazionali, riducendo i costi di approvvigionamento della materia prima.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1956, n. 481

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 481/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1956, n. 481 ## Esenzione dal dazio di confine per lo zucchero greggio importato a reintegro di zucchero raffinato nazionale esportato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 21 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvato con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 9 ottobre 1953, n. 731 ; 20 novembre 1953, n. 844 ; 19 dicembre 1953, n. 917 ; 25 maggio 1954, n. 253 ; 14 luglio 1954, n. 422 ; 5 luglio 1955, n. 548 ; 8 agosto 1955, n. 649 ; 8 agosto 1955, n. 695 e numeri 1278 , 1279 , 1280 , 1281 e 1282 del 23 dicembre 1955 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di sospendere il dazio doganale sullo zucchero; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1940, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 È sospesa, a non oltre il 31 dicembre 1959, l'applicazione del dazio sui quantitativi di zucchero greggio importati a reintegro dei corrispondenti quantitativi di zucchero raffinato esportati da non oltre un anno dal territorio della Repubblica.

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Il DPR 481/1956 disciplina l'esenzione doganale per lo zucchero greggio importato a reintegro di esportazioni, applicando il principio della sospensione del dazio di confine. Commercialisti e operatori doganali consultano questa norma per comprendere i regimi di importazione-esportazione, la compensazione tra flussi commerciali e l'applicazione della tariffa doganale nel settore agroalimentare, in relazione agli accordi tariffari internazionali (GATT e accordi bilaterali).

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