Decreto del Presidente della Repubblica Procedimenti

Decreto del Presidente della Repubblica 485/1978

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

Pubblicato: 28/08/1978 In vigore dal: 22/06/1978 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni del DPR 485/1978 in materia di indicazione del codice fiscale nei certificati e nelle dichiarazioni tributarie?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 485/1978 modifica il precedente DPR 605/1973 introducendo eccezioni all'obbligo di indicare il codice fiscale in determinati documenti tributari. La norma si applica alle dichiarazioni, alle richieste di certificazione, ai certificati e agli elenchi utilizzati in ambito fiscale e previdenziale. In particolare, il decreto prevede che non sia obbligatorio indicare il codice fiscale dei soggetti quando il rapporto con chi ha emesso il documento è cessato prima del 1° gennaio 1978. Inoltre, estende questa esenzione ai certificati rilasciati dalle amministrazioni dello Stato e dall'INPS per somme corrisposte e ritenute operate nel periodo antecedente al 1° gennaio 1978, anche quando tali certificati siano destinati a finalità specifiche previste dal DPR 600/1973. Questa disposizione rappresenta una semplificazione amministrativa per i soggetti che non avevano ancora adottato il sistema del codice fiscale nei loro archivi relativi a periodi precedenti. La norma è particolarmente rilevante per la gestione della documentazione storica e per i rapporti con enti pubblici e previdenziali durante la fase di transizione verso l'informatizzazione dell'anagrafe tributaria.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n. 485

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 485/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1978, n. 485 ## Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione : Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente de lega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1 Nell' art. 6, comma primo, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , recante disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti dopo le parole: "Nelle dichiarazioni, nelle richieste di certificazione, nei certificati e negli elenchi non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti per i quali il rapporto con i soggetti da cui provengono e cessato anteriormente al 1 gennaio 1978;", sono aggiunte le parole: "non è obbligatoria l'indicazione del numero di codice fiscale nei certificati rilasciati per i fini di cui all' art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , dalle amministrazioni dello Stato e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per le somme corrisposte e le ritenute operate per il periodo precedente il 1 gennaio 1978;".

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Il DPR 485/1978 disciplina gli obblighi di indicazione del codice fiscale in dichiarazioni, certificati e comunicazioni tributarie, rappresentando una norma integrativa del sistema di anagrafe tributaria e codice fiscale. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per comprendere le eccezioni all'obbligo di codice fiscale, le modalità di certificazione presso INPS e amministrazioni dello Stato, e la gestione della documentazione relativa a periodi antecedenti il 1978.

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