Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 488/1968

Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Pubblicato: 30/04/1968 In vigore dal: 27/04/1968 Documento ufficiale

Quali aumenti e modifiche al sistema di calcolo delle pensioni introduce il DPR 488/1968?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 488/1968 del 27 aprile 1968 interviene sulle pensioni ordinarie e supplementari gestite dall'assicurazione generale obbligatoria, interessando i trattamenti per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti. La norma principale stabilisce un aumento mensile fisso di 2.400 lire per tutte le pensioni con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, rappresentando un intervento di rivalutazione generale dei trattamenti pensionistici in vigore. Questo aumento si applica automaticamente a tutti i beneficiari delle prestazioni ordinarie e supplementari, senza necessità di domanda specifica. La disposizione rientra in un più ampio programma di riforma del sistema pensionistico italiano, come indicato dal riferimento alla legge 238/1968 che disciplinava i nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di previdenza sociale. Tuttavia, la Corte Costituzionale nel 1981 ha dichiarato illegittima la limitazione dell'aumento alle sole pensioni supplementari con decorrenza anteriore al 1° maggio 1968, estendendo il beneficio anche a quelle liquidate successivamente con il medesimo sistema contributivo.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 488/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1968, n. 488 ## Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 4 , 5 , 6 e 8 della legge 18 marzo 1968 n. 238 , concernente nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all' art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903 , e norme integrative della medesima; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro; Decreta: Art. 1 A decorrere dal 1 maggio 1968, le pensioni ordinarie e supplementari a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, sono aumentate nella misura di lire 2.400 mensili. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza 29 aprile-19 giugno 1981, n. 101 (in G.U. 1a s.s 24/06/1981 n. 172) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 1 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella parte in cui, prevedendo per le pensioni supplementari l'aumento nella misura di lire 2.400 mensili, lo limita a quelle aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 e non lo estende a quelle, egualmente liquidate con il sistema contributivo, aventi decorrenza posteriore al 30 aprile 1968".

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Il DPR 488/1968 è il riferimento normativo per gli aumenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria, interessando invalidità, vecchiaia e superstiti. Consulenti previdenziali e gestori di fondi pensione lo consultano per comprendere la rivalutazione dei trattamenti, il sistema contributivo e l'applicazione delle sentenze costituzionali sulla parità di trattamento tra pensioni ordinarie e supplementari.

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