Decreto del Presidente della Repubblica Contabilità

Decreto del Presidente della Repubblica 497/1955

Prelevamento dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1953-1954.

Pubblicato: 25/06/1955 In vigore dal: 11/04/1955 Documento ufficiale

Cosa autorizza il DPR 497/1955 riguardo al Fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato?

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Il decreto autorizza il prelevamento di 107.889.282 lire dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54. Questo fondo era stato costituito con precedenti disposizioni normative (regio decreto-legge 1941 e legge 1953) proprio per fronteggiare esigenze di spesa non prevedibili durante l'anno fiscale. Il prelevamento autorizzato doveva essere versato alle Ferrovie dello Stato e destinato specificamente al capitolo di spesa relativo alle "Indennità e rendite per inabilità permanente e morte del personale operaio in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale". La disponibilità del fondo al 30 giugno 1954 era di 194.673.895 lire, quindi il prelevamento rappresentava circa il 55% della disponibilità totale. Il decreto rappresenta un tipico strumento di gestione della finanza pubblica dell'epoca, utilizzato per trasferire risorse da fondi di riserva a capitoli di spesa specifici, con l'obbligo di allegazione al rendiconto finale dell'esercizio.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 497

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 497/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955, n. 497 ## Prelevamento dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1953-1954. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 2 della legge 31 ottobre 1953, n. 807 , con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54; Visto l' art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571 , convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308 , concernenti la costituzione del "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi; Considerato che il "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'assegnazione in suo favore di L. 100.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1953-54, presenta, al 30 giugno 1954, una disponibilità di L. 194.673.895; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste" dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1953-54, il prelevamento di L. 107.889.282 (lire centosettemilioniottocentoottantanovemiladuecentoottantadue) da versarsi alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 24 dell'entrata "Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria" dello stato di previsione dell'entrata, dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento dello stanziamento inscritto al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa: Cap. 30. - Indennità e rendite per inabilità permanente e morte del personale operaio in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.. L. 107.889.282 Il presente decreto sarà allegato al rendiconto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1953-54. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 1955 EINAUDI MATTARELLA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1955 Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 40. - CARLOMAGNO

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Il DPR 497/1955 riguarda la gestione dei fondi di riserva per spese impreviste nell'ambito della finanza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, disciplinando prelievi e imputazioni contabili per l'esercizio 1953-54. È rilevante per chi studia la contabilità pubblica, i trasferimenti tra capitoli di bilancio e la gestione delle indennità per infortuni sul lavoro e malattie professionali nel settore ferroviario.

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