Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 508/1970

Riduzione dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria dei marittimi operanti nel settore della pesca mediterranea.

Pubblicato: 17/07/1970 In vigore dal: 14/01/1970 Documento ufficiale

Quali riduzioni contributive prevede il DPR 508/1970 per gli armatori e i marittimi dei pescherecci nel Mediterraneo?

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Il DPR 508/1970 stabilisce una riduzione del 9% dei contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per gli armatori e i marittimi operanti nel settore della pesca mediterranea, applicabile ai periodi dal 1° settembre al 31 dicembre 1967 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968. La riduzione viene finanziata mediante un intervento dello Stato di 2 miliardi di lire, parte di un più ampio stanziamento di 10 miliardi previsto dalla legge 658/1967 per il periodo 1967-1972. La riduzione del 9% viene ripartita in modo differenziato: il 6% grava sulla aliquota contributiva a carico degli armatori (datori di lavoro) e il 3% sulla aliquota a carico dei marittimi (lavoratori). Questo provvedimento rappresenta un intervento straordinario dello Stato per alleggerire gli oneri previdenziali nel settore della pesca, riconoscendo le difficoltà economiche del comparto e favorendo la continuità occupazionale nel Mediterraneo.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. 508

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 508/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. 508 ## Riduzione dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria dei marittimi operanti nel settore della pesca mediterranea. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1968, n. 1565, con il quale gli armatori ed i marittimi dei pescherecci operanti entro il Mediterraneo sono stati esonerati, per i periodi dal 1° settembre al 31 dicembre 1967 e dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968, dal versamento del contributo integrativo previsto, per la "Gestione marittimi" della Cassa nazionale per la previdenza marinara, dall' art. 7 della legge 27 luglio 1967, n. 658 , a seguito dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'art. 22 della citata legge n. 658 nell'importo di lire 5 miliardi; Visto l' art. 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479 , che - nell'apportare modifiche al terzo , quarto e sesto comma dell'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 658 - ha elevato da 5 miliardi a 10 miliardi l'importo dell'intervento finanziario dello Stato destinato a concorrere per il periodo 1° settembre 1967-31 dicembre 1972 alla riduzione degli oneri contributivi posti a carico degli armatori e dei marittimi dall'art. 7 della citata legge n. 658; Udito il parere del comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara emesso in data 30 maggio 1968, in conformità del quale il restante contributo dovuto all'assicurazione generale obbligatoria dagli armatori e dai marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo può essere ridotto del 9% delle retribuzioni imponibili, mediante l'utilizzo del contributo dello Stato, previsto per gli esercizi 1967 e 1968 in complessive lire 2 miliardi; Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Il contributo dovuto dagli armatori e dai marittimi dei pescherecci operanti nel Mediterraneo ai sensi delle norme sull'assicurazione generale obbligatoria vigenti nei periodi 1° settembre-31 dicembre 1967 e 1° gennaio-31 dicembre 1968, è ridotto del 9% delle retribuzioni imponibili e la riduzione va applicata in ragione del 6% sulla aliquota a carico degli armatori ed in ragione del 3% sulla aliquota a carico dei marittimi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970 SARAGAT DONAT-CATTIN - V. COLOMBO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 143. - CARUSO

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Il DPR 508/1970 disciplina la riduzione dei contributi previdenziali per la "Gestione marittimi" presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, con riferimento all'assicurazione generale obbligatoria e alle aliquote contributive differenziate tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti. Consulenti del lavoro e studi di previdenza lo consultano per questioni relative ai contributi marittimi, agli interventi finanziari dello Stato a sostegno di settori specifici e alla gestione delle riduzioni contributive nel comparto della pesca.

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