Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 519/1957
Proroga al 31 dicembre 1958 delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale e proroga al 31 dicembre 1957 o al 9 febbraio 1958 del regime doganale di alcuni prodotti siderurgici.
Quali norme temporanee sulla tariffa doganale vengono prorogate fino al 31 dicembre 1958 con il DPR 519/1957?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 519/1957 prolunga fino al 31 dicembre 1958 il regime daziario temporaneo applicato per la prima implementazione della nuova tariffa doganale di importazione, originariamente introdotto nel 1950. La norma riguarda gli importatori e le aziende che operano nel commercio internazionale, mantenendo i dazi doganali ai livelli precedentemente stabiliti con specifiche eccezioni per alcuni prodotti siderurgici. Il decreto modifica e integra le disposizioni del DPR 8 luglio 1950 n. 453 e dei successivi provvedimenti che avevano fissato scadenze intermedie, consolidando in un'unica data di proroga (31 dicembre 1958) la maggior parte delle norme temporanee. Rimangono escluse dalla proroga generale le disposizioni già previste in altri decreti specifici, che mantengono le loro rispettive date di scadenza originarie, in particolare per il regime doganale di alcuni prodotti siderurgici prorogato al 31 dicembre 1957 o al 9 febbraio 1958.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1957, n. 519
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 519/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1957, n. 519
## Proroga al 31 dicembre 1958 delle norme temporanee per la prima
applicazione della nuova tariffa doganale e proroga al 31 dicembre
1957 o al 9 febbraio 1958 del regime doganale di alcuni prodotti
siderurgici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951 k, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58, 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, nn. 649 e 695; 23 dicembre 1954 nn. 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, nn. 481 e 482, 12 luglio 1956, nn. 656 e 657 e 18 aprile 1957, nn. 218 e 219, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1957 o stabiliscono altre date di scadenza; Visti i decreti-legge: 3 dicembre 1953, n. 878 , convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110 , convertito nella legge 29 novembre 1956, numero 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176 , convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, numero 1362 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11 , con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che da piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951, Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio; Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 20 giugno 1956 , e 17 settembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 18 ottobre 1956 , che approvano il testo revisionato della Nomenclatura doganale della Comunità, europea del carbone e dell'acciaio; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee, apportandovi alcune aggiunte e modificazioni; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Il regime daziario applicato in virtù delle disposizioni degli articoli 1 , 2 , 3 , 4 e dell' art. 5, dalla lettera b) alla lettera g), del decreto Presidenziale 1 novembre 1951, n. 1125 , nonchè gli altri dazi temporanei e le altre norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa dei dazi di importazione, stabiliti con il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 e con le successive aggiunte e modificazioni, in vigore alla data del presente decreto, sono prorogate a non oltre il 31 dicembre 1958, ad eccezione delle disposizioni previste nel decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, numero 1279 , e di quelle previste nel decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1362 , convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10 e nel decreto-legge 14 dicembre 1956, n. 1363 (art. 2 ), convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1957, n. 11 , che restano applicabili a non oltre le rispettive date di scadenza stabilite in tali provvedimenti, e salvo quanto previsto nel successivo art. 2.
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Il DPR 519/1957 è il riferimento normativo per la proroga delle tariffe doganali temporanee e riguarda direttamente dazi di importazione, nomenclatura doganale e regime tariffario. Importatori, aziende commerciali e consulenti doganali lo consultano per comprendere l'applicazione delle aliquote doganali, gli accordi tariffari internazionali (GATT, Protocollo di Annecy e Torquay) e le scadenze dei regimi transitori per i prodotti siderurgici.
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