Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 525/1962
Modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, in relazione ad analoghe variazioni apportate in via autonoma alla tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea.
Quali modificazioni apporta il DPR 525/1962 alla tariffa doganale di importazione italiana in relazione alla Comunità Economica Europea?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 525/1962, emanato il 5 giugno 1962, introduce modificazioni alla tariffa dei dazi doganali di importazione italiana per allinearla alle variazioni autonome della tariffa doganale comune della CEE. Il decreto riguarda operatori commerciali, importatori e aziende che effettuano operazioni doganali di importazione di merci in Italia, in particolare nel periodo successivo all'adesione italiana alla Comunità Economica Europea. Le modificazioni entrano in vigore dal 1° marzo 1962 e prevedono: soppressione di specifiche voci tariffarie con i relativi dazi (come 08.02-A, 09.10-A-I, 25.01-B, 44.05-B,C e altre); modifica della designazione di determinate merci (ad esempio il sale della voce 25.01-A); variazioni nella classificazione dei miscugli di prodotti secondo il componente gravato dal dazio più elevato; aggiornamento della lista dei legni tropicali nel Capitolo 44 con nuovi nomi commerciali e scientifici. Questi adeguamenti riflettono l'impegno dell'Italia nel processo di armonizzazione tariffaria comunitaria e incidono direttamente sui costi di importazione e sulla competitività delle merci importate.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 525
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 525/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1962, n. 525
## Modificazioni alla vigente tariffa dei dazi doganali di importazione
approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, in
relazione ad analoghe variazioni apportate in via autonoma alla
tariffa doganale comune della Comunita' Economica Europea.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto Presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera, esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana, delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione Doganale e relativo annesso: Protocollo relativo al Gruppo di Studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; n. 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alla denominazione delle merci o al regime daziario per determinati prodotti; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 alla legge 24 dicembre 1949, n. 993 e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dal 1 marzo 1962, alla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni: a) sono soppresse le sottoindicate voci con i relativi dazi, ad eccezione della nota (b) a piè pagina della tariffa riferita alla voce 25.01-B: 08.02-A 09.10-A-I 09.10-C 25.01-B 38.19-F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P 41.03-A 41.04-A 44.05-B, C 47.02-A-I 47.02-A-II-a 49.11 53.11-B 68.13-B-I 84.63-A; b) il paragrafo a) della nota 1 del Capitolo 9 è sostituito dal seguente: "a) I miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce e, se questa prevede delle sottovoci, sotto quella relativa al componente gravato dal dazio più elevato, il quale e applicabile all'insieme del miscuglio;"; c) la designazione delle merci della voce di tariffa 25.01-A è modificata come segue: "salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola, anche in soluzione acquosa: "; d) alla lista dei legni tropicali che figura nella nota complementare del Capitolo 44, sono apportate le modificazioni sotto indicate: ===================================================================== Nomi commerciali | --------------------------------------| Nomi scientifici Nomi standardizzati | Altri nomi | -------------------------------------------------------------------- | | Abura | | a | | Obeche (immutato) | (immutato) | (immutato) -------------------------------------------------------------------- Ozigo | Assia / Dacryodes buettneri | \ Pachylobus buettneri -------------------------------------------------------------------- Padouk | (immutato) | (immutato) -------------------------------------------------------------------- | | Dacryodes puhescens Safukala | Monganga < Pachylobus pubescens | | Dacryodes heterotricha -------------------------------------------------------------------- Sapelli | | a | | Wenge (immutato) | (immutato) | (immutato) | |
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Il DPR 525/1962 è il riferimento normativo per le modificazioni della tariffa doganale comune in relazione all'integrazione europea, interessando dazi doganali di importazione, classificazione tariffaria delle merci e nomenclatura doganale. Operatori doganali, importatori e consulenti commerciali lo consultano per questioni relative a voci tariffarie, aliquote doganali, legni tropicali e armonizzazione tariffaria CEE.
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