Cosa stabilisce il DPR 526/1954 riguardo al supplemento di aggio per i rivenditori di monopolio sulle sigarette Edelweiss?
Spiegato da FiscoAI
Il decreto estende un supplemento di aggio (margine commerciale aggiuntivo) del 2% ai rivenditori autorizzati di generi di monopolio dello Stato, applicandolo specificamente alle sigarette Edelweiss con filtro e bocchino di sughero. Questo supplemento era già stato concesso nel 1949 per alcuni tipi di tabacchi lavorati nazionali di qualità superiore, e il presente decreto lo generalizza anche a questo nuovo prodotto. La misura entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In pratica, i rivenditori autorizzati potevano applicare un ricarico aggiuntivo del 2% sul prezzo di vendita di queste sigarette, migliorando così il loro margine di guadagno su questo specifico articolo di monopolio.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 526
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 526/1954
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1954, n. 526
## Supplemento di aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio
sul prezzo di vendita delle sigarette Edelweiss con filtro e bocchino
di sughero.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 72 del regio decreto 14 giugno 1941, numero 577 ; Visto l' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 974 ; Udito il parere dei Consiglio di amministrazione de monopoli di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Il supplemento di aggio nella misura del due per cento a favore dei rivenditori di generi di monopolio sul prezzo di vendita di alcuni tipi di tabacchi lavorati nazionali di qualità superiore concesso con decreto del Presidente della Repubblica 1 gennaio 1949, n. 757 , è esteso alle sigarette Edelweiss con filtro e bocchino di sughero, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 giugno 1954 EINAUDI SCELBA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte del conti, addì 23 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 144. - CARLOMAGNO
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Il DPR 526/1954 riguarda la disciplina dei margini commerciali nel settore dei monopoli di Stato, specificamente per i tabacchi lavorati. Commercialisti e gestori di punti vendita autorizzati devono considerare questo decreto quando calcolano i ricavi da vendita di sigarette di qualità superiore e gestiscono la contabilità dei generi di monopolio, poiché incide direttamente sulla determinazione del prezzo di vendita al pubblico e sulla marginalità operativa della rivendita.
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