Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 53/2025
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare. (25G00046)
Quali sono i benefici economici riconosciuti al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare per il triennio 2022-2024?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 53/2025 recepisce gli accordi sindacali sottoscritti il 18 dicembre 2024 che disciplinano il trattamento economico e normativo del personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024. L'accordo è stato sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali rappresentative, garantendo omogeneità nel trattamento tra le diverse Forze. Il decreto prevede che dopo tre mesi di vacanza contrattuale dalla scadenza (quindi da aprile 2025), il personale riceva un'anticipazione dei benefici pari al 30% dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA), al netto della dinamica dei prezzi energetici. Dopo ulteriori tre mesi, questa anticipazione sale al 50% dello stesso indice, cessando quando entreranno in vigore i nuovi decreti relativi al triennio successivo. L'anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti delle risorse contrattuali previste dalla legge di bilancio, con copertura finanziaria garantita da stanziamenti specifici (310 milioni per il 2022, 500 milioni annui dal 2023, incrementati successivamente a 3.000 milioni per il 2024 e 5.000 milioni dal 2025).
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2025, n. 53
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 53/2025
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 2025, n. 53
## Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024
per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e
militare. (25G00046)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 , che disciplinano le procedure negoziali - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), nonchè il personale delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare), con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari e del personale di leva ed ausiliario di leva; Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 , relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle richiamate procedure negoziali, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate; Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2022 , recante «Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2023 , recante l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, per il triennio 2022-2024, del personale non dirigente della Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2024 , recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2022-2024»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 , recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2022-2024, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995 , sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato: SIULP; SAP; SIAP; FSP POLIZIA DI STATO - ES - LS - CONSAP - M.P.; FEDERAZIONE COISP - MOSAP; SILP CGIL. per il Corpo di polizia penitenziaria: SAPPE; SINAPPE; OSAPP; UILPA PP; USPP; CISL FNS. Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2022-2024, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995 , sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale: per l'Arma dei Carabinieri: SIM CC USIC PSC ASSIEME UNARMA NSC SIUL CC USMIA per il Corpo della Guardia di Finanza: USIF SINAFI - CGS SILF Visti l' articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , l' articolo 3, decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023 , l' articolo 1, commi 27 , 28 e 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi; Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, ad eccezione della CGIL FP PP, organizzazione sindacale rappresentativa della Polizia penitenziaria, che non ha presentato osservazioni ai sensi dell' articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 1995 e che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento militare è stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari partecipanti alle trattative; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025, con la quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995 , verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le predette osservazioni, sono state approvate le ipotesi di accordo sindacale riguardanti il personale di cui all' articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione e durata 1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. 2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995 , pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995 . La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo degli articoli 1 , 2 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 , recante: «Attuazione dell' art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216 , in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995 : «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili, gli ufficiali generali, gli ufficiali superiori ed il personale di leva nonchè quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . 2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato: A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo; B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall' articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. 2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative del personale delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri stabiliti dall' articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . Le delegazioni delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono composte dai rappresentanti di ciascuna associazione professionale a carattere sindacale tra militari. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. 3..». «Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 sono avviate dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna per i profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. 1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione delle ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di polizia ad ordinamento civile, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate. 2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la pubblica amministrazione, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2. 3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 3-bis. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si svolgono attraverso due livelli di negoziazione: a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia a ordinamento militare; b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento militare, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma. 3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano i rappresentanti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater si svolgono su due livelli: a) il primo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate; b) il secondo livello disciplina le materie di cui all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate, compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttività, nei limiti stabiliti dalla negoziazione di primo livello di cui alla lettera a) del presente comma. 4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a ordinamento civile ovvero le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate dissenzienti dalle ipotesi di accordo di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono le rispettive delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono corredate da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonchè la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall' art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi di accordo sindacale non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonchè nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime. 11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4, approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. 11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi. 13. Nel caso in cui gli accordi di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.». - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 21 ottobre 2022, recante: «Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2022 . - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 29 dicembre 2022, recante «Ripartizione dei distacchi sindacali alle organizzazioni sindacali rappresentative per il personale non dirigenziale della Polizia di Stato per il triennio 2022-2024» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2023, n. 23. - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 29 marzo 2024, recante: «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2022-2024» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2024 . - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57 , recante: «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021» è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022 . - Si riporta il testo del comma 609, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 : «609. Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell' articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all' articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all' articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .245 245Per l'incremento degli oneri di cui al presente comma vedi l' art. 1, comma 330, L. 29 dicembre 2022, n. 197 , l' art. 3, comma 1, D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191 , e, successivamente, l' art. 1, commi 27 e 28, L. 30 dicembre 2023, n. 213 .». - Si riporta il testo dell'articolo l' articolo 3, decreto-legge del 18 ottobre 2023 n. 145 , recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023 , convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 : «Art. 3 (Anticipo rinnovo contratti pubblici). - 1. Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , nel mese di dicembre 2023 è incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli. Il predetto incremento non rileva ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui all' articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 , come modificato dall' articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 . 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.000 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 23. 3. Le amministrazioni di cui all' articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono erogare al proprio personale dipendente a tempo indeterminato l'incremento di cui al comma 1 con le modalità e nella misura di cui al medesimo comma 1 con oneri a carico dei propri bilanci. 3-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , il primo periodo è sostituito dal seguente: «in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi». 3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». - Si riporta il testo dei commi 27 , 28 e 347, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 , recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 : «27. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell' articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 , di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Gli importi di cui al primo periodo, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all' articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . 28. A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 , è incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale. Tale importo incrementale, per l'anno 2024, è scomputato per il personale a tempo indeterminato che lo ha già percepito nell'anno 2023, ai sensi dell' articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 .». «347. In relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui all' articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 , è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2022-2024, alla disciplina degli istituti normativi nonchè ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. In caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 10 gennaio 2025, l'importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, all'incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». Note all'art. 1: - Per i riferimenti all' articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 si vedano le note alle premesse.
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Il DPR 53/2025 rappresenta il recepimento degli accordi sindacali per il comparto sicurezza-difesa, disciplinando trattamento economico, retribuzione accessoria, produttività e istituti normativi del personale delle Forze di polizia. Commercialisti e consulenti del settore pubblico consultano questo decreto per verificare gli oneri di bilancio, la copertura finanziaria degli accordi collettivi nazionali, la deducibilità dei costi di personale e la corretta contabilizzazione delle anticipazioni retributive secondo i principi di competenza economica.
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