Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 538/1980
Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle attivita' commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti.
Quali sono i contributi sociali di malattia dovuti da artigiani, commercianti, coltivatori diretti e liberi professionisti secondo il DPR 538/1980?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 538/1980 stabilisce i contributi sociali di malattia a carico di quattro categorie di lavoratori autonomi a partire dal 1° gennaio 1980. Per artigiani e commercianti, il decreto prevede un contributo fisso annuo di 100.000 lire per ciascun titolare e familiare coadiutore, più un contributo aziendale aggiuntivo pari all'1,50% del reddito d'impresa imponibile IRPEF dell'anno precedente, con limite massimale di 20 milioni di lire. Per i coltivatori diretti, il contributo fisso è ridotto a 65.000 lire per ogni componente attivo del nucleo familiare. Per i liberi professionisti, il contributo è determinato in misura capitaria annua di 125.000 lire, maggiorato di una quota percentuale del reddito professionale assoggettato a IRPEF (inizialmente 2%, poi elevato al 3% dal 1982 e al 4% dal 1984), entro il limite massimale di 25 milioni di lire. Questa normativa rappresenta un sistema misto che combina contributi fissi con componenti proporzionali al reddito, differenziando i carichi tra le diverse categorie di autonomi. Gli aggiornamenti successivi hanno progressivamente aumentato la percentuale di contribuzione per i liberi professionisti, riflettendo l'evoluzione delle esigenze di finanziamento del sistema sanitario.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 538
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 538/1980
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 538
## Adeguamento dei contributi sociali di malattia dovuti dagli
artigiani, dagli esercenti delle attivita' commerciali, dai
coltivatori diretti e dai liberi professionisti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 57, comma secondo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ; Su deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità; Decreta: Art. 1 A decorrere dal 1 gennaio 1980, i contributi sociali di malattia nonchè quelli previsti dall' art. 4 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e dai coltivatori diretti, sono determinati nella misura fissa annua di L. 100.000 per ciascun titolare e familiare coadiutore di impresa artigiana e commerciale e di L. 65.000 per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, iscritti, rispettivamente, negli elenchi di cui alle leggi 4 luglio 1959, n. 463, 22 luglio 1966, n. 613 e 26 ottobre 1957, n. 1047 . È dovuto altresì dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, un contributo aggiuntivo aziendale pari all'1,50 per cento del reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce, entro il limite del massimale di 20 milioni di lire. A decorrere dal 1 gennaio 1980 il contributo sociale di malattia dovuto dai liberi professionisti, di cui all' articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , è determinato nella misura capitaria annua di L. 125.000 ed è maggiorato di una quota pari al 2 per cento del reddito derivante dall'attività professionale, assoggettato ai fini dell'IRPEF, entro il limite del massimale di lire 25 milioni. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 aprile 1982, n. 181 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) che "a decorrere dal 1 gennaio 1982 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , è elevata dal 2 al 3 per cento." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 dicembre 1983, n. 730 ha disposto (con l'art. 33 comma 3) che "a decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura della maggiorazione del contributo dovuto dai liberi professionisti di cui all'articolo 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538 , già elevata dall' articolo 14, quarto comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181 , è ulteriormente elevata dal tre al quattro per cento."
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Il DPR 538/1980 è il riferimento normativo per i contributi sociali di malattia dovuti da artigiani, commercianti, coltivatori diretti e liberi professionisti, disciplinando sia i contributi fissi capitari che le maggiorazioni proporzionali al reddito imponibile IRPEF. Commercialisti e consulenti del lavoro lo consultano per determinare correttamente gli obblighi contributivi, i massimali di deduzione e l'applicazione delle aliquote percentuali sul reddito d'impresa e professionale.
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