Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Locali

Decreto del Presidente della Repubblica 549/1970

Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma.

Pubblicato: 01/08/1970 In vigore dal: 13/05/1970 Documento ufficiale

Quali agevolazioni prevede il DPR 549/1970 per i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione presso la borsa valori di Roma?

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Il DPR 549/1970 modifica la tariffa dei diritti di borsa dovuti alla Camera di commercio di Roma per la quotazione ufficiale dei titoli. La norma introduce agevolazioni specifiche a favore dei titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Roma, a decorrere dal 1° gennaio 1970. Questi titoli beneficiano di una riduzione progressiva dei diritti di quotazione: esenzione totale dal pagamento nel primo anno e riduzione del 50% nel secondo anno. Tuttavia, il decreto esclude esplicitamente da queste facilitazioni i capitali di società derivanti da fusioni o incorporazioni di società già quotate presso la borsa di Roma, evitando così vantaggi indebiti per operazioni di riorganizzazione societaria. La norma si applica anche nel caso di estensione della quotazione, garantendo parità di trattamento tra nuove ammissioni e ampliamenti di quotazione.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1970, n. 549

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 549/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1970, n. 549 ## Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 560 , con il quale vennero approvate e rese esecutive le tariffe per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Roma, spettanti alla locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1230 , con il quale vennero approvate variazioni alle tariffe suddette; Vista la deliberazione in data 5 marzo 1970, n. 190 , della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città; Visto l'articolo 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 La tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, regolata secondo i decreti richiamati nelle premesse e precisamente dal decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 560 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1230 , subisce la seguente modificazione: "A decorrere dal 1 gennaio 1970 i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale anche nel caso in cui trattasi di estensione beneficeranno di facilitazioni nei diritti di quotazione dovuti a norma dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1230 del 30 giugno 1962 e precisamente: dell'esenzione per il primo anno; della riduzione del 50 per cento per il secondo anno. Le predette facilitazioni non si applicano ai capitali di società da fusioni o da incorporazioni di società già quotate presso la borsa di Roma". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 maggio 1970 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 197. - IZZI

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Il DPR 549/1970 disciplina i diritti di borsa e le tariffe di quotazione presso la borsa valori di Roma, interessando società che richiedono l'ammissione ufficiale dei propri titoli. La normativa è rilevante per commercialisti e consulenti aziendali che assistono società in operazioni di quotazione, fusioni e incorporazioni, in quanto prevede specifiche agevolazioni tariffarie e limitazioni applicabili a seconda della natura dell'operazione e dello status della società quotanda.

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