Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 549/1970
Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1970, n. 549
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 549/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1970, n. 549
## Modificazione alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla Camera
di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 560 , con il quale vennero approvate e rese esecutive le tariffe per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di Roma, spettanti alla locale camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1230 , con il quale vennero approvate variazioni alle tariffe suddette; Vista la deliberazione in data 5 marzo 1970, n. 190 , della giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città; Visto l'articolo 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti i diritti di Borsa; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Art. 1 La tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, regolata secondo i decreti richiamati nelle premesse e precisamente dal decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 560 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1230 , subisce la seguente modificazione: "A decorrere dal 1 gennaio 1970 i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale anche nel caso in cui trattasi di estensione beneficeranno di facilitazioni nei diritti di quotazione dovuti a norma dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1230 del 30 giugno 1962 e precisamente: dell'esenzione per il primo anno; della riduzione del 50 per cento per il secondo anno. Le predette facilitazioni non si applicano ai capitali di società da fusioni o da incorporazioni di società già quotate presso la borsa di Roma". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 maggio 1970 SARAGAT COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 197. - IZZI
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