Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 57/2018

Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell'Autorita' di sistema portuale del Mar Adriatico orientale. (18G00079)

Pubblicato: 30/05/2018 In vigore dal: 29/03/2018 Documento ufficiale

Cosa prevede il DPR 57/2018 riguardo al Porto di Monfalcone e all'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale?

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Il DPR 57/2018 modifica la legge 28 gennaio 1994, n. 84 (legge sulla disciplina portuale) inserendo il Porto di Monfalcone nell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, insieme al Porto di Trieste. Questo provvedimento è stato adottato su richiesta motivata del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di razionalizzare il sistema portuale regionale e creare sinergie per lo sviluppo economico del territorio. La modifica riguarda specificamente l'allegato A della legge 84/1994, dove viene aggiunto il Porto di Monfalcone alla lista dei porti gestiti dall'Autorità di sistema portuale territorialmente competente. Il decreto si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel settore portuale della regione, in particolare agli enti gestori, alle imprese di trasporto e logistica, e alle amministrazioni regionali coinvolte nella gestione delle funzioni portuali.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2018, n. 57

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 57/2018 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 2018, n. 57 ## Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone nell'Autorita' di sistema portuale del Mar Adriatico orientale. (18G00079) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 17, comma 2; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 , e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale; Visto, in particolare, l' articolo 6, comma 2-bis, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , come sostituito dall' articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 , il quale prevede, tra l'altro, che con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere apportate, su richiesta motivata del presidente della regione interessata, modifiche all'allegato A della citata legge, al fine di consentire l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'Autorità di sistema portuale territorialmente competente; Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 , e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti, e, in particolare, l'articolo 11, comma 2, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la regione, si provvede all'identificazione delle aree dei porti internazionali e nazionali nelle quali opera il trasferimento alla regione delle funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 febbraio 2009, recante l'identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia e, in particolare, l'articolo 1, comma 2; Vista la nota 0010230/P del 16 settembre 2016 con la quale il Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto di integrare l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale, prevedendo al suo interno anche il porto di Monfalcone, al fine di perseguire una efficiente razionalizzazione del sistema portuale della regione e di porre in essere le necessarie azioni sinergiche per lo sviluppo del sistema medesimo con importanti ricadute sul territorio e sul tessuto socio-economico regionale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espresso nella seduta del 21 dicembre 2017; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 2018; Acquisito il parere favorevole della IX Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 21 febbraio 2018; Considerato che la 8ª Commissione permanente del Senato della Repubblica non ha espresso il parere nel termine prescritto; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 1 . All'allegato A, di cui all' articolo 6, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , come sostituito dall' articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 , al punto 15) Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale dopo le parole: «Porto di Trieste» sono inserite le seguenti: «e Porto di Monfalcone». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L' art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Si riporta l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art.17 (Regolamenti). - (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. (Omissis).». La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. La legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, S.O. n. 21. - Si riporta l'articolo 6, comma 2-bis, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n .84 (Riordino della legislazione in materia portuale) come sostituito dall' articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 , in attuazione dell' articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ): «Art. 6 (Autorità di sistema portuale). - (Omissis). 2.bis. Con regolamento, da adottare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , possono essere apportate, su richiesta motivata del Presidente della Regione interessata, modifiche all'allegato A alla presente legge, al fine di consentire: a) l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata trasferita alla regione all'interno del sistema dell'Autorità di sistema portuale territorialmente competente; (Omissis).». - Si riporta l' articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti): «Art.11 (Funzioni statali in materia di trasporti). - (Omissis). 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, previa intesa con la Regione, all'identificazione delle aree dei porti internazionali e nazionali nelle quali opera il trasferimento alla Regione delle funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2009 (Identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della regione Friuli-Venezia Giulia): «Art. 1 (Ambito del provvedimento). - (Omissis). 2. Ai fini e per gli effetti dell' art. 11, comma 2, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 , sono esercitate dalla regione Friuli-Venezia Giulia le funzioni relative alla concessione sulle aree demaniali marittime nell'ambito del porto di Monfalcone, ad esclusione di quelle identificate negli elenchi A e B allegati, di cui al precedente comma 1, e di quelle destinate all'approvvigionamento energetico.». - Si riporta l' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.». Note all'art. 1: Per i riferimenti alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 , modificata dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

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Il DPR 57/2018 è il riferimento normativo per l'integrazione di porti di rilevanza economica regionale e nazionale all'interno delle Autorità di sistema portuale, disciplinando la razionalizzazione del sistema portuale italiano. Amministratori pubblici, gestori portuali e operatori logistici lo consultano per comprendere l'organizzazione territoriale delle autorità portuali, il trasferimento di funzioni alle regioni in materia di concessioni su aree demaniali marittime, e le modifiche all'assetto gestionale dei porti.

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