Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 58/1953
Modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni e dei pesci salati e preparati e nuove aggiunte alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale.
Quali modifiche apporta il DPR 58/1953 al regime doganale del bestiame e delle carni, e per quale periodo rimangono in vigore?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 58/1953 interviene sul sistema dei dazi doganali applicabili all'importazione di bestiame e prodotti carnei, settori strategici per l'economia agricola italiana del dopoguerra. La norma principale riguarda l'elevazione dei dazi al 15% del valore per un periodo limitato (dalla data di entrata in vigore fino al 30 aprile 1953) su specifiche categorie: cavalli da macello, bestiame bovino, ovino, caprino e suino, nonché carni macellate fresche e frattaglie commestibili. Questo intervento si inserisce nel contesto di applicazione della nuova tariffa doganale generale approvata nel 1950 e delle norme temporanee che la accompagnavano, con l'obiettivo di proteggere il settore zootecnico nazionale durante la fase di transizione. Il decreto è stato adottato sentita la Commissione parlamentare competente e il Consiglio dei Ministri, con il coordinamento di più ministeri (Finanze, Affari Esteri, Agricoltura, Industria e Commercio), a testimonianza dell'importanza politica ed economica della materia.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1953, n. 58
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 58/1953
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1953, n. 58
## Modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni e dei
pesci salati e preparati e nuove aggiunte alle norme temporanee per
la prima applicazione della nuova tariffa doganale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 e 9 febbraio 1953, n. 38 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1953; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci e di aggiungere nuove esenzioni daziarie alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e interim per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Per il periodo che decorre dalla entrata in vigore dei presente decreto fino a tutto il 30 aprile 1953, il dazio previsto dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i cavalli da macello (voce di tariffa 1-b) e per il bestiame bovino, ovino, caprino e suino (voci 3, 4, 5 e 6), nonchè per le carni macellate, fresche ecc., e per le frattaglie commestibili ecc. (voci 13 e 14) viene elevato al 15% del valore.
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Il DPR 58/1953 rappresenta un intervento nel sistema tariffario doganale italiano, disciplinando i dazi di importazione su bestiame e carni secondo le voci di tariffa doganale. La normativa si colloca nel quadro degli accordi internazionali sul commercio (GATT di Ginevra 1947 e Protocolli di Annecy e Torquay) e delle norme temporanee per l'applicazione della nuova tariffa doganale, materie rilevanti per importatori, commercianti e operatori del settore agroalimentare che devono calcolare correttamente i dazi all'importazione e le esenzioni daziarie previste.
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