Quali istituzioni culturali hanno diritto al contributo ordinario annuale dello Stato secondo il DPR 624/1980 e come viene determinato l'importo?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 624/1980 è un decreto attuativo della legge 123/1980 che disciplina l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali. Il decreto allega una tabella che identifica specificamente quali enti culturali sono ammessi a ricevere finanziamenti ordinari annuali dallo Stato italiano, con gli importi esatti destinati a ciascuno. Questo strumento normativo rappresenta il meccanismo attraverso cui lo Stato italiano garantisce il sostentamento finanziario continuativo alle principali istituzioni del patrimonio culturale nazionale. Una disposizione particolare riguarda la Giunta centrale per gli studi storici, cui è affidato il compito di ripartire il 50% del contributo destinato alle società e deputazioni di Storia Patria in base alla valutazione della loro attività. Per i professionisti che operano nel settore culturale e per gli enti interessati, questo decreto rappresenta il riferimento normativo fondamentale per accedere ai finanziamenti ordinari dello Stato, con importi predeterminati e criteri di allocazione chiaramente definiti.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1980, n. 624
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 624/1980
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1980, n. 624
## Tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario
annuale dello Stato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123 , concernente norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali; Sentito il parere della commissione VII del Senato della Repubblica e della commissione VIII della Camera dei deputati; Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico È emanata la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo ordinario annuale dello Stato, nel testo allegato al presente decreto. Il contributo suddetto è stabilito per ciascun ente nella misura indicata nella tabella stessa. La Giunta centrale per gli studi storici dovrà ripartire il 50% del contributo tra le società e deputazioni di Storia Patria in relazione alla loro attività da valutare a giudizio della Giunta centrale stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 luglio 1980 PERTINI - BIASINI - PANDOLFI - Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1980 Registro n. 16 Beni culturali, foglio n. 237
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Il DPR 624/1980 è il riferimento normativo per contributi ordinari annuali a istituzioni culturali, enti culturali, società di Storia Patria e deputazioni storiche. Consulenti che operano nel settore culturale e no-profit lo consultano per finanziamenti statali, erogazioni ordinarie e ripartizione di fondi pubblici destinati al patrimonio culturale.
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