Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 639/1970
Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 639/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1970, n. 639
## Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e
29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli
ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153 , e, in particolare, gli articoli 27 e 29 della legge medesima; Visti il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e le successive modificazioni ed integrazioni; Udito il parere della commissione parlamentare prevista all'art. 30 della sopra menzionata legge 30 aprile 1969, n. 153 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 ((Sono organi dell'Istituto: 1) il presidente; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il comitato esecutivo; 4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse; 5) i comitati regionali; 6) i comitati provinciali; 7) il collegio dei sindaci; 8) il direttore generale)) . Tutti gli organi centrali, regionali e provinciali disciplinati dal presente decreto sono rinnovati ogni quattro anni. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Alla scadenza del mandato, i membri degli organi indicati al precedente comma possono essere confermati. Il presidente dell'istituto ed i vice presidenti possono essere confermati nelle rispettive cariche una sola volta. Alla scadenza del mandato, tutti gli organi disciplinati dal presente decreto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.
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