Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 649/1955

Modificazioni al regime daziario dei formaggi di qualsiasi specie.

Pubblicato: 11/08/1955 In vigore dal: 08/08/1955 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il DPR 649/1955 al regime daziario dei formaggi e quali dazi cessano di avere effetto?

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Il Decreto del Presidente della Repubblica 649/1955 interviene sulla tassazione doganale dei formaggi di ogni tipo, modificando il sistema tariffario precedentemente in vigore. In particolare, il decreto elimina i dazi temporanei che erano stati applicati inizialmente alla nuova tariffa doganale del 1950 e abroga i dazi convenzionati stipulati con il Protocollo di Torquay per specifiche categorie di formaggi (a pasta semidura o dura, formaggi fusi in piccoli imballaggi fino a 250 grammi, e varietà come samsoe-cheese, steppe-cheese, table-cheese e bread-cheese). Il provvedimento riguarda principalmente gli importatori e i commercianti di formaggi, nonché le aziende casearie che operano nel commercio internazionale. A partire dall'entrata in vigore del decreto, per tutti questi prodotti caseari divengono applicabili i dazi della tariffa generale, sostituendo il precedente regime agevolato o temporaneo, con conseguenti variazioni nei costi di importazione.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 649

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 649/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1955, n. 649 ## Modificazioni al regime daziario dei formaggi di qualsiasi specie. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 9 ottobre 1953, n. 731 ; 20 novembre 1953, n. 844 ; 19 dicembre 1953, n. 917 ; 25 maggio 1954, n. 253 ; 14 luglio 1954, n. 422 e 5 luglio 1955, n. 548 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che da piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia, e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di modificare il regime daziario dei formaggi di qualsiasi specie; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesori per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano dall'avere effetto i dazi stabiliti con le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i formaggi di qualsiasi specie (voce della tariffa 31-a-b-c), e i dazi convenzionati col Protocollo di Torquay per i formaggi, a pasta semidura o dura e per quelli fusi in imballaggi di peso netto fino a 250 grammi, dei tipi samsoe-cheese, steppe-cheese, table-cheese e bread-cheese, rendendosi applicabili per gli stessi prodotti i dazi della tariffa generale.

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Il DPR 649/1955 è rilevante per chi opera nel commercio estero di prodotti agroalimentari, in particolare formaggi e latticini, e riguarda l'applicazione della tariffa doganale generale, i dazi di importazione e gli accordi tariffari internazionali (Protocollo di Torquay, GATT). Importatori, commercianti e aziende casearie devono considerare questo decreto per il calcolo dei costi doganali e la pianificazione fiscale delle operazioni di import-export di formaggi.

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