Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 653/1964
Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in applicazione delle decisioni della Comunita' Economica Europea (C.E.E.) ed in relazione a particolari necessita' dell'economia nazionale.
Quali modificazioni al regime daziario introduce il DPR 653/1964 e per quale periodo rimangono in vigore?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 653/1964 introduce modificazioni temporanee al regime daziario di alcuni prodotti, applicando le decisioni della Comunità Economica Europea e rispondendo a particolari necessità dell'economia nazionale italiana. Le riduzioni tariffarie previste si applicano ai prodotti specificamente elencati in una tabella allegata (Tabella A) e rimangono in vigore dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1967, per un periodo di tre anni. Il decreto si basa sulla tariffa doganale comune della CEE, già posta in applicazione con il DPR 1584/1960, e rappresenta un adattamento delle tariffe comuni europee alle esigenze economiche nazionali. Le riduzioni sono temporanee e circoscritte ai soli prodotti indicati nella tabella allegata, firmata dal Ministro per le finanze, con misure specifiche per ciascun prodotto.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1964, n. 653
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 653/1964
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1964, n. 653
## Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in applicazione
delle decisioni della Comunita' Economica Europea (C.E.E.) ed in
relazione a particolari necessita' dell'economia nazionale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584 , che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformità di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea ed in relazione a particolari necessità dell'economia nazionale; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dal 1 luglio 1964 e fino al 30 giugno 1967, i dazi previsti dalla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella A, firmata dal Ministro per le finanze, sono temporaneamente ridotti alla misura indicata per ciascun prodotto nella tabella stessa.
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Il DPR 653/1964 riguarda le modificazioni tariffarie e il regime daziario di importazione in applicazione delle decisioni della Comunità Economica Europea. Commercialisti e operatori del commercio estero consultano questa normativa per comprendere le aliquote doganali ridotte, la tariffa doganale comune CEE e le agevolazioni temporanee su specifici prodotti, rilevanti per la determinazione dei costi di importazione e la pianificazione commerciale internazionale.
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