Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 656/1956
Elevazione da tre a sei mesi del termine massimo assegnato per la importazione di frumento con sospensione del dazio accordata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1955, n. 1279.
Qual è l'oggetto del DPR 656/1956 e quali modifiche apporta alla normativa precedente sulla importazione di frumento?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 656/1956, emanato il 12 luglio 1956, modifica il precedente DPR 1279/1955 relativo all'importazione di frumento con sospensione del dazio doganale. La norma interviene specificamente sul termine massimo entro il quale poteva essere effettuata tale importazione, elevandolo da tre a sei mesi. Questo termine decorre dalla avvenuta esportazione delle farine, dei semolini, delle paste e degli altri prodotti derivati dalla macinazione del frumento importato. La misura riguarda gli operatori del settore molitorio e agroalimentare che beneficiavano del regime di sospensione doganale, consentendo loro un periodo più ampio per completare il ciclo di lavorazione e esportazione dei prodotti finiti. La modifica rappresenta un'estensione della precedente concessione, probabilmente motivata da esigenze operative delle imprese del settore nel contesto del dopoguerra e della ricostruzione economica italiana.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1956, n. 656
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 656/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1956, n. 656
## Elevazione da tre a sei mesi del termine massimo assegnato per la
importazione di frumento con sospensione del dazio accordata con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1955, n. 1279.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 9 ottobre 1953, n. 731 ; 20 novembre 1953, n. 844 ; 19 dicembre 1953, n. 917 ; 25 maggio 1954, n. 253 ; 14 luglio 1954, n. 422 ; 5 luglio 1955, n. 548 ; 8 agosto 1955, n. 649 ; 8 agosto 1955, n. 695 ; nn. 1278 , 1279 , 1280 , 1281 e 1282 del 23 dicembre 1955 e nn. 481 e 482 dell'8 maggio 1956 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di elevare da tre a sei mesi il termine massimo assegnato per la importazione di frumento con sospensione del dazio accordata col decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1279 ; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Il termine, stabilito con l' art. 2 del decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1279 , entro il quale può essere effettuata la importazione di frumento con sospensione del dazio, è elevato da tre a sei mesi dalla avvenuta esportazione delle farine, dei semolini, delle paste e degli altri prodotti e sottoprodotti della macinazione, indicati nell'art. 3 del decreto medesimo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - MARTINO - MEDICI - ZOLI - COLOMBO - CORTESE - MATTARELLA - CASSIANI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1956 Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 59. - CARLOMAGNO
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Il DPR 656/1956 disciplina la sospensione dei dazi doganali su importazioni di frumento, un istituto rilevante per chi opera nel commercio estero e nella gestione doganale delle merci. La normativa si inserisce nel quadro degli accordi tariffari internazionali (GATT, Accordi di Annecy e Torquay) e delle convenzioni commerciali bilaterali, materie di interesse per consulenti di diritto doganale e operatori del commercio con l'estero.
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