Quali sono gli effetti della proroga delle norme temporanee sulla tariffa doganale stabilita dal DPR 657/1956?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 657/1956 prolunga l'applicazione delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, originariamente introdotte dal DPR 453/1950. Questo decreto riguarda principalmente le imprese che operano nel commercio internazionale e nell'importazione di merci in Italia, nonché l'amministrazione doganale che deve applicare i dazi secondo le tariffe vigenti. La proroga estende gli effetti di queste norme fino al 14 luglio 1957, mantenendo i livelli tariffari precedentemente stabiliti ma introducendo alcune modificazioni tecniche allegate in tabelle specifiche. Il provvedimento si inserisce nel contesto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (GATT, accordi bilaterali con Francia e Svizzera, CECA) e rappresenta una misura di continuità amministrativa per garantire stabilità nelle operazioni doganali durante il periodo di transizione verso l'applicazione definitiva della nuova tariffa.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1956, n. 657
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 657/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1956, n. 657
## Proroga delle norme temporanee per la prima applicazione della nuova
tariffa doganale con alcune aggiunte e modificazioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 21 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 ; 9 ottobre 1953, n. 731 ; 20 novembre 1953, n. 844 ; 19 dicembre 1953, n. 917 ; 25 maggio 1954, n. 253 ; 14 luglio 1954, n. 422 ; 5 luglio 1955, n. 548 ; 8 agosto 1955, nn. 649 e 695; 23 dicembre 1955 , nn. 1278 , 1279 , 1280 , 1281 , 1282 e 8 maggio 1956 , nn. 481 e 482 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme, e ne prorogano gli effetti a non oltre il 14 luglio 1956 o stabiliscono altre date di scadenza; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1954, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360 , che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio; Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1955, che approva il testo revisionato della Nomenclatura doganale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 20 giugno 1956 ; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di mantenere i dazi della vigente tariffa doganale al livello stabilito con le anzidette norme temporanee, apportandovi alcune aggiunte e modificazioni; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Le norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione, stabilite col decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , e successive aggiunte e modificazioni, in vigore alla data del presente decreto, sono prorogate, con le nuove aggiunte e le modificazioni di cui alle allegate tabelle (A e B) firmate dal Ministro per le finanze, a non oltre il 14 luglio 1957, ad eccezione delle disposizioni previste nei decreti Presidenziali 8 agosto 1955, n. 695 , 23 dicembre 1955, n. 1279 , 8 maggio 1956, n. 481, e nell'articolo 5 del decreto Presidenziale 8 maggio 1956, n. 482 , che restano applicabili a non oltre le rispettive date di scadenza stabilite in tali provvedimenti, e ad eccezione di quanto stabilito ai successivi articoli 2 e 3.
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Il DPR 657/1956 è il riferimento normativo per la gestione dei dazi doganali di importazione, tariffe doganali e nomenclatura doganale nel periodo transitorio. Importatori, spedizionieri e consulenti doganali lo consultano per comprendere l'applicazione dei dazi, le modificazioni tariffarie e gli obblighi derivanti dagli accordi commerciali internazionali come il GATT e gli accordi tariffari bilaterali.
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