Quali modificazioni apporta il DPR 67/1958 alla tariffa doganale di importazione e a quali prodotti si applica?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 67/1958 rappresenta un provvedimento di aggiornamento del regime doganale italiano, emanato dal Presidente della Repubblica il 26 febbraio 1958. Si tratta di un decreto che modifica e integra le norme temporanee precedentemente stabilite per l'applicazione della nuova tariffa generale dei dazi doganali di importazione, originariamente approvata nel 1950. Il decreto riguarda principalmente le imprese importatrici e gli operatori del commercio estero che devono applicare i dazi doganali su merci provenienti dall'estero. Attraverso modificazioni alla tabella tariffaria, il provvedimento adegua il regime doganale per specifici prodotti, tenendo conto degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia (GATT, accordi bilaterali con Francia, Svizzera, Stati Uniti e altri Paesi). Le modificazioni introdotte hanno effetto fino al 31 dicembre 1958 o secondo altre date di scadenza specificamente stabilite per singole categorie di prodotti, rappresentando un aggiustamento temporaneo del sistema tariffario in attesa di una riforma più organica.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1958, n. 67
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 67/1958
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1958, n. 67
## Nuove aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima
applicazione della nuova tariffa doganale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846; Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077; Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre 1950, n. 919; 31 gennaio 1951, n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30 giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169; 10 luglio 1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953, n. 38; 28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre 1953, n. 844; 19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14 luglio 1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, numeri 649 e 695; 23 dicembre 1955, numeri 1278, 1279, 1280, 1281, 1282; 8 maggio 1956, numeri 481 e 482; 12 luglio 1956, numeri 656 e 657; 18 aprile 1957, numeri 218 e 219; 11 luglio 1957, n. 519 e 13 dicembre 1957, numeri 1171, 1172, 1173, 1174 e 1175, che recano aggiunte e modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1958 o stabiliscono altre date di scadenza; Visti i decreti-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2; 28 settembre 1956, n. 1110, convertito nella legge 29 novembre 1956, numero 1330; 27 ottobre 1956, n. 1176, convertito nella legge 20 dicembre 1956, n. 1387; 14 dicembre 1956, n. 1362, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 10; 14 dicembre 1956, n. 1363, convertito nella legge 13 febbraio 1957, n. 11, con cui sono state apportate altre aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e da' esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e da' esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma, il 7 marzo 1950; Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e da' esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie; Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che da' esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo; Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e da' esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con l'Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie; Visto l'art. 87 della Costituzione; Ritenuta la necessita' di modificare il regime doganale per alcuni prodotti; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077 e 6 marzo 1957, n. 68; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1. Alla tabella di cui all'art. 3, lettera b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti altre aggiunte e modificazioni: ----> Parte di provvedimento in formato grafico
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Il DPR 67/1958 è il riferimento normativo per le modificazioni della tariffa doganale di importazione, applicabile a operatori del commercio estero e importatori che devono calcolare i dazi doganali secondo le aliquote tariffarie. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per comprendere le variazioni nelle aliquote daziali, le esenzioni tariffarie derivanti da accordi GATT e gli accordi tariffari bilaterali con Francia, Svizzera, Stati Uniti, Gran Bretagna e altri Paesi contraenti.
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