Decreto del Presidente della Repubblica Imposte_Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 670/1963

Modificazioni temporanee al regime daziario degli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido e dei melassi, anche decolorati, altri, non nominati.

Pubblicato: 18/05/1963 In vigore dal: 14/05/1963 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1963, n. 670

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 670/1963 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1963, n. 670 ## Modificazioni temporanee al regime daziario degli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido e dei melassi, anche decolorati, altri, non nominati. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia, atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584 , che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi alla Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di assicurare il fabbisogno nazionale di zuccheri e melassi e la conseguente opportunità di facilitare l'introduzione di quantitativi eccedenti quelli originariamente previsti agli effetti della compilazione dello stato di previsione dell'entrata, mediante modificazione del regime daziario dei prodotti stessi; Ritenuto che il provvedimento apporterà quindi unicamente un lieve aumento del gettito dei diritti accessori all'importazione; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 933 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 30 giugno 1963, gli zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido (voce di tariffa 17.01), sono ammessi all'importazione in esenzione daziaria: a) nei limiti di un contingente di tonnellate 130.000, per tutte le provenienze; b) nei limiti di un contingente di tonnellate 20.000, per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità, economica europea scortate dai certificati prescritti.

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