Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Locali
Decreto del Presidente della Repubblica 672/1976
Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio di Milano per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori.
Quali sono le tariffe dei diritti annui che la Camera di Commercio di Milano applica per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale in borsa?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 672/1976 modifica la tariffa dei diritti che le società devono pagare alla Camera di Commercio di Milano per ottenere l'ammissione dei loro titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori locale. La norma stabilisce un sistema tariffario progressivo: per il capitale fino a 50 miliardi di lire viene applicata una tariffa di 200 lire per milione, mentre per il capitale eccedente i 50 miliardi la tariffa scende a 100 lire per milione. Questo decreto riguarda direttamente le società che intendono quotarsi in borsa e gli intermediari finanziari coinvolti nel processo di ammissione. Per incentivare le nuove quotazioni, il decreto prevede agevolazioni temporanee: esenzione totale dal pagamento nel primo anno, riduzione del 50% nel secondo anno e riduzione del 25% nel terzo e quarto anno. Queste disposizioni rimangono coordinate con le altre norme contenute nel precedente DPR 941/1960, garantendo continuità normativa nel sistema dei diritti di borsa.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. 672
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 672/1976
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976, n. 672
## Modificazioni alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di
commercio di Milano per l'ammissione dei titoli alla quotazione
ufficiale presso la locale borsa valori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla camera di commercio di Milano; Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711 ; 3 agosto 1928, n. 1889 : 1 dicembre 1932, n. 1598 ; 21 gennaio 1935, n. 168 ; 1 marzo 1937, n. 257 e visti il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482 nonchè i decreti del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941 , 25 maggio 1966, n. 522 e 30 agosto 1970, n. 712 , con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 14 novembre 1974, n. 689, della camera di commercio di Milano con la quale è stata, tra l'altro, proposta una modifica dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio di Milano, per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori viene stabilita nella seguente misura: 1) per il capitale fino a 50 miliardi, L. 200 per milione; 2) per il capitale successivo, oltre 50 miliardi, L. 100 per milione. Per le nuove ammissioni a quotazioni è prevista la esenzione per il primo anno, la riduzione del 50% per il secondo anno e la riduzione del 25% per i due anni successivi. Resta ferma ogni altra disposizione contenuta nell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941 . Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 marzo 1976 LEONE COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1976 Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 21
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Il DPR 672/1976 è il riferimento normativo per le tariffe dei diritti di quotazione presso la borsa valori di Milano, applicabili alle società che richiedono l'ammissione ufficiale dei titoli. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per calcolare i costi di quotazione, le agevolazioni per nuove ammissioni e le modalità di pagamento dei diritti dovuti alla Camera di Commercio, in relazione alle operazioni di capital raising e accesso ai mercati finanziari.
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