Quali sono i prezzi speciali di vendita del sale raffinato prelevato presso la salina di Volterra secondo il DPR 69/1965?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 69/1965 stabilisce un incremento di prezzo per il sale raffinato prelevato direttamente presso la salina di Volterra rispetto ai prezzi ordinari già fissati da precedenti decreti presidenziali. L'aumento è pari a 450 lire al quintale e si applica al sale destinato a specifici settori industriali: salagione delle pelli, raffinazione degli oli, fabbricazione dei saponi, pastorizia e salagione dei pesci. Questo incremento riflette le maggiori spese sostenute dal Monopolio di Stato per il processo di raffinazione del sale presso lo stabilimento di Volterra. La norma si inserisce nel sistema dei prezzi amministrati per i prodotti monopolistici dello Stato, garantendo che i costi aggiuntivi di lavorazione fossero trasferiti in modo trasparente ai prezzi finali, mantenendo comunque condizioni vantaggiose rispetto ai prezzi di mercato libero per gli utilizzatori industriali autorizzati.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 69
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 69/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1965, n. 69
## Prezzi speciali di vendita del sale raffinato prelevato presso la
salina di Volterra.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907 , sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085 , sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279 ; 24 ottobre 1955, n. 1006 ; 13 maggio 1957, n. 439 ; 18 maggio 1959, n. 383 e 28 agosto 1960, n. 1046 , che determinano i prezzi speciali di vendita del sale per la salagione delle pelli, per la raffinazione degli oli e la fabbricazione dei saponi, per la pastorizia e per la salagione dei pesci quando il prodotto è prelevato direttamente presso gli stabilimenti di produzione del Monopolio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1964, n. 300 ; Ritenuta la necessità di stabilire i prezzi speciali di vendita del sale raffinato prelevato presso la salina di Volterra, tenuto conto delle maggiori spese sostenute per la raffinazione; Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; Sentito il Consiglio del Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1 Articolo unico. È consentito il prelevamento presso la salina di Volterra del sale raffinato destinato alle industrie della salagione delle pelli, della raffinazione degli oli, della fabbricazione dei saponi, della pastorizia e della salagione dei pesci. I prezzi stabiliti rispettivamente con i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279 ; 24 ottobre 1955, n. 1006 ; 13 maggio 1957, n. 439 ; 18 maggio 1959, n. 383 ; 28 agosto 1960, n. 1046 , sono aumentati di lire 450 al quintale quando trattasi di sale raffinato prelevato presso la salina di Volterra. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 gennaio 1965 SARAGAT MORO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 32. - VILLA
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Il DPR 69/1965 riguarda i prezzi speciali del monopolio dei sali, disciplinato dalla legge 17 luglio 1942 n. 907 sul monopolio dei sali e dei tabacchi. È rilevante per commercialisti che seguono aziende nel settore della salagione, raffinazione e trasformazione, in quanto incide sulla determinazione dei costi di approvvigionamento e sulla fiscalità dei prodotti oggetto di monopolio dello Stato secondo la legge 19 dicembre 1958 n. 1085.
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