Decreto del Presidente della Repubblica Contabilità

Decreto del Presidente della Repubblica 696/1966

Modifica dell'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Pubblicato: 15/09/1966 In vigore dal: 04/05/1966 Documento ufficiale

Quali sono le regole per la delega della riscossione degli stipendi negli uffici pubblici secondo il DPR 696/1966?

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Il DPR 696/1966 modifica l'articolo 383 del regolamento sulla contabilità dello Stato, disciplinando le modalità con cui gli impiegati pubblici possono delegare la riscossione dei loro stipendi e compensi. La norma si applica a tutti gli uffici della pubblica amministrazione e riguarda sia gli impiegati di ruolo che quelli non di ruolo. In pratica, gli impiegati di uno stesso ufficio possono sottoscrivere una dichiarazione per delegare uno di loro (preferibilmente di ruolo) a riscuotere e quietanzare i loro stipendi, assegni fissi e compensi collettivi. La dichiarazione deve essere autenticata dal capo ufficio e trasmessa all'ufficio ordinatore della spesa, che la allega all'ordine di pagamento della prima rata successiva alla delega. Negli uffici dove esistono consegnatari-cassieri, la delega deve essere rilasciata esclusivamente a loro, salvo autorizzazione motivata del capo ufficio. La norma prevede anche eccezioni: in caso di assenza o impedimento del delegato, i titolari possono riscuotere direttamente le loro somme. La stessa facoltà è riconosciuta agli impiegati in disponibilità, in aspettativa, agli ufficiali in posizione ausiliaria, ai pensionati e ai danneggiati politici che prestano servizio presso uffici pubblici.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1966, n. 696

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 696/1966 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1966, n. 696 ## Modifica dell'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ; Visti l' art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541 e l'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 250 , che hanno modificato il predetto art. 383. Visto l' art. 87 della Costituzione ; Udito il parere della Corte dei conti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. L'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , modificato dall' art. 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 novembre 1946, n. 541 , e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1955, n. 250 , è sostituito dal seguente: "Gli impiegati di un medesimo ufficio, di ruolo e non di ruolo, possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi che sia sempre un impiegato di ruolo, a riscuotere e a dare quietanza dei loro stipendi, assegni fissi, retribuzioni e compensi a carattere collettivo. Ove gli impiegati di un medesimo ufficio siano tutti non di ruolo la delega di cui al precedente comma può essere rilasciata ad uno di loro. Negli uffici in cui esistono incaricati di funzioni di consegnatari-cassieri, la delega deve essere ad essi esclusivamente rilasciata. Tuttavia, qualora particolari circostanze lo consiglino, i capi uffici potranno, con loro motivata decisione, autorizzare il rilascio della delega ad altro funzionario. La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati ed autenticata dal capo dell'ufficio con la propria firma e col suggello d'ufficio è mandata all'ufficio ordinatore della spesa che, fattane annotazione negli appositi conti, la allega al corrispondente ordine o all'ordine da servire per il pagamento della prima rata dovuta dopo la fatta delegazione, indicandovi la persona delegata a riscuotere e dare quietanza. Negli ordini successivi è fatta menzione di quello cui fu unito l'atto di delega. In deroga a quanto disposto nei precedenti commi quinto e sesto, nel caso in cui gli ordini di pagamento sono emessi con il sistema meccanografico, le dichiarazioni di delega sono acquisite agli atti degli uffici ordinatori della spesa, in apposita raccolta. Finchè dura nella persona incaricata la facoltà di riscuotere, essa sola può dare quietanza per tutti coloro dal quale è stata delegata. Nel caso però di accertata assenza od impedimento, possono i titolari riscuotere le somme per ciascuno di essi rispettivamente indicate nella nota. Analoga facoltà è accordata agli impiegati in disponibilità e in aspettativa, agli ufficiali in posizione ausiliaria, ai pensionati e ai danneggiati politici che godono assegni vitalizi, quando prestino servizio presso uffici pubblici". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 1966 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1966 Atti del Governo, registro n. 205, foglio n. 42. - DI PRETORO

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Il DPR 696/1966 è il riferimento normativo per la gestione amministrativa della riscossione degli stipendi nella pubblica amministrazione, disciplinando istituti come la delega di riscossione, la quietanza, la contabilità generale dello Stato e i poteri dei consegnatari-cassieri. Amministratori pubblici e responsabili di uffici lo consultano per questioni relative a procedure di pagamento, autenticazione di dichiarazioni e tracciamento degli ordini di pagamento nel sistema meccanografico.

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