Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Locali

Decreto del Presidente della Repubblica 712/1970

Modifica alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano.

Pubblicato: 12/10/1970 In vigore dal: 30/08/1970 Documento ufficiale

Quali agevolazioni fiscali prevede il DPR 712/1970 per i titoli ammessi alla quotazione presso la borsa valori di Milano?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto modifica la tariffa dei diritti di borsa dovuti alla Camera di Commercio di Milano per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale. Si applica alle società che desiderano quotare i propri titoli presso la borsa valori milanese e riguarda specificamente i diritti annuali di quotazione. Il provvedimento introduce un sistema di agevolazioni progressive: i titoli ammessi per la prima volta sono completamente esenti dal pagamento dei diritti nel primo anno di quotazione, indipendentemente dal fatto che siano già quotati presso altre borse. Negli anni successivi, i diritti vengono progressivamente ridotti (75% di sconto nel secondo anno, 50% nel terzo, 25% nel quarto), creando un incentivo economico per l'accesso al mercato dei capitali milanese. Questo meccanismo rappresenta un'importante facilitazione per le imprese che intendono finanziarsi attraverso l'emissione di titoli.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. 712

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 712/1970 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. 712 ## Modifica alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430 , con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla camera di commercio di Milano; Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711 ; 3 agosto 1928, n. 1889 ; 1 dicembre 1932, n. 1598 ; 21 gennaio 1935, n. 168 ; 1 marzo 1937, n. 257 e visti il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482 nonchè i decreti del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941 e 25 maggio 1966, n. 522 , con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 19 maggio 1970, n. 511, della camera di commercio , industria, artigianato e agricoltura di Milano con la quale sono state, tra l'altro, proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta città; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nei citati decreti del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941 e 25 maggio 1966, n. 522 , relativamente alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori, la misura dei diritti stabiliti con i decreti medesimi viene modificata come segue: a) i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale, ancorchè già quotati presso altre borse valori, sono esenti per il primo anno dal pagamento dei diritti di quotazione; b) per gli anni successivi, i diritti di quotazione sono così ridotti: del 75% nel secondo anno di quotazione; del 50% nel terzo anno di quotazione; del 25% nel quarto anno di quotazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addì 30 agosto 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 138. - GRECO

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