Cosa stabilisce il DPR 718/1948 riguardo al pagamento degli stipendi del personale delle Stazioni sperimentali per l'industria?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 718/1948 modifica le modalità di finanziamento e pagamento degli emolumenti del personale delle Stazioni sperimentali per l'industria, enti pubblici dedicati alla ricerca e sperimentazione industriale. La norma stabilisce che il Ministero dell'industria e del commercio deve corrispondere direttamente gli stipendi e gli assegni al personale di ruolo, garantendo una somma non inferiore a quanto dovuto, secondo le procedure contabili previste dai regi decreti sulla contabilità dello Stato. Il decreto introduce un sistema di finanziamento misto: il Ministero copre le spese per il personale, mentre le imprese che operano nei settori per cui la Stazione è istituita, i commerci di importazione correlati e gli enti pubblici locali devono contribuire alle rimanenti spese di gestione. Il contributo delle imprese viene ripartito annualmente dal Consiglio di amministrazione della Stazione in proporzione alla loro capacità produttiva, creando un meccanismo di responsabilità condivisa tra settore pubblico e privato. Questo sistema garantisce sia la stabilità retributiva del personale che il coinvolgimento diretto degli operatori economici nel finanziamento della ricerca industriale.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1948, n. 718
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 718/1948
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1948, n. 718
## Pagamento degli emolumenti del personale di ruolo dello Stazioni
sperimentali per l'industria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 , sul riordinamento dell'istruzione industriale, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1924, n. 969 ; Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1662 , convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 130 , sul riordinamento del personale delle Stazioni sperimentali per l'industria, e successive integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Il primo comma dell'art. 23 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 , è modificato come appresso: "Al mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria, il Ministero dell'industria e del commercio contribuisce con una somma non inferiore agli stipendi ed ogni altro assegno e competenza dovuti al personale di ruolo. Potranno, inoltre, essere corrisposti dallo stesso Ministero contributi straordinari e sussidi per laboratori e gabinetti scientifici e per pubblicazioni delle Stazioni stesse. Il pagamento degli stipendi e degli altri assegni spettanti al personale di ruolo è effettuato direttamente dal Ministero dell'industria e del commercio con le modalità previste dagli articoli 62 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e 286 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , che approva il regolamento relativo. Al rimanente delle spese necessarie per il mantenimento delle Stazioni sperimentali per l'industria debbono provvedere le imprese che esercitano le industrie per le quali la Stazione è preordinata ed i commerci di importazione corrispondenti e gli Enti pubblici locali che vi sono tenuti. Il contributo dovuto dalle imprese viene ripartito annualmente fra esse dal Consiglio di amministrazione della Stazione in proporzione della loro capacità di produzione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TREMELLONI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 96. - FRASCA
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Il DPR 718/1948 è il riferimento normativo per il finanziamento delle Stazioni sperimentali per l'industria, riguardando pagamenti diretti di stipendi, contributi ministeriali, ripartizione delle spese tra imprese e enti pubblici locali, e contabilità dello Stato secondo i regi decreti sulla gestione del patrimonio pubblico. Amministratori di enti pubblici e responsabili di stazioni sperimentali lo consultano per comprendere obblighi di contribuzione, modalità di pagamento del personale e criteri di ripartizione dei costi tra soggetti privati.
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