Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 718/1967

Approvazione della delibera del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro relativa alle misure dei contributi di cui all'art. 23, lett. c) della legge 12 ottobre 1964, n. 1081.

Pubblicato: 22/08/1967 In vigore dal: 13/06/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. 718

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 718/1967 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1967, n. 718 ## Approvazione della delibera del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro relativa alle misure dei contributi di cui all'art. 23, lett. c) della legge 12 ottobre 1964, n. 1081. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 23 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081 , istitutiva dell'Albo dei consulenti del lavoro; Vista la delibera del 26 ottobre 1965, con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, confermando la delibera precedentemente adottata al riguardo dalla Commissione centrale dei consulenti del lavoro, di cui all' art. 26 della legge 12 ottobre 1964, n. 1081 , ha stabilito, su proposta dei Consigli provinciali degli albi la misura dei contributi dovuti dai consulenti del lavoro ai sensi dell'art. 23, lett. c), della legge stessa; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la delibera del 4 gennaio 1967, con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha sostituito la precedente delibera del 26 ottobre 1965, adeguandola al rilievo formulato dal Consiglio di Stato nel parere espresso al riguardo nella Adunanza generale del 24 novembre 1966; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. Si approva la delibera del 4 gennaio 1967, annessa al presente decreto, con la quale il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha stabilito la misura del contributo posto a carico dei consulenti del lavoro per a iscrizione all'albo provinciale, di quello da corrispondersi annualmente dagli iscritti e della quota necessaria per il funzionamento del Consiglio nazionale, nonchè la misura dei contributi da versare all'albo provinciale per il rilascio dei certificati o attestazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 giugno 1967 SARAGAT MORO - BOSCO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 128. - GRECO

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