Quali somme sono corrisposte come acconto sui futuri miglioramenti economici al personale secondo il DPR 718/1980?
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Il DPR 718/1980 disciplina l'erogazione di acconti economici al personale pubblico contemplato nel titolo I della legge 312/1980, in attuazione degli accordi contrattuali per il triennio 1979-1981 sottoscritti tra il Governo e le organizzazioni sindacali. Il decreto si applica a tutto il personale beneficiario del trattamento economico previsto da quella legge, rappresentando una misura di anticipazione su futuri benefici economici derivanti dal rinnovo contrattuale. In pratica, il decreto prevede due tipologie di corresponsione: un importo una tantum di 10.000 lire per ogni mese di servizio prestato nel 1979 (esclusa la tredicesima mensilità), e un importo mensile di 40.000 lire a partire dal 1980, corrisposto anche con la tredicesima mensilità. Per i commercialisti e le aziende pubbliche, questo rappresenta un onere di bilancio significativo da contabilizzare come anticipazione su futuri assestamenti contrattuali, con particolare attenzione alla proporzionalità della tredicesima mensilità nei casi di servizio non intero.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1980, n. 718
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 718/1980
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1980, n. 718
## Corresponsione di acconti sui futuri miglioramenti economici al
personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n.
312.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ; Vista la legge 3 novembre 1980, n. 707 ; Visti gli accordi per il triennio contrattuale 1979-81 intervenuti il 9 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e quelli sottoscritti il 10 luglio 1980 dalle Confederazioni sindacali autonome (CISAL, CISAS, CONFSALUNSA, DIRSTAT) e dalla CISNAL; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia; Decreta: Art. 1 Al personale contemplato nel titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312 , beneficiario del trattamento economico previsto dallo stesso titolo, sono corrisposte, come acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme: L. 10.000 una tantum individuali, a partire dal 1 gennaio 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della tredicesima mensilità; L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1 gennaio 1980, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità. L'integrazione di L. 40.000 della tredicesima mensilità è proporzionalmente ridotta nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera.
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Il DPR 718/1980 è il riferimento normativo per la corresponsione di acconti economici al personale pubblico, disciplinando aspetti di trattamento economico, mensilità aggiuntive e tredicesima mensilità. Commercialisti e responsabili di bilancio lo consultano per la corretta contabilizzazione di anticipazioni su futuri miglioramenti economici, accantonamenti di bilancio e gestione delle spese di personale nel settore pubblico.
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