Decreto del Presidente della Repubblica
Contabilità
Decreto del Presidente della Repubblica 72/1962
Modificazioni all'art. 378 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Cosa prevede il DPR 72/1962 riguardo alla consegna dei libretti di pensione e quale ruolo assumono i notai in questo procedimento?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 72/1962 modifica l'articolo 378 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato, introducendo una procedura alternativa per la consegna dei libretti di pensione (certificati di iscrizione). Anziché ritirare il documento direttamente presso l'Amministrazione competente o l'Ufficio provinciale del tesoro, i pensionati possono richiedere che la consegna avvenga tramite notaio. Il notaio, prima di consegnare il libretto, deve accertare che il richiedente possieda i requisiti necessari per godere della pensione e deve osservare tutte le formalità previste, assumendosi la responsabilità dell'operazione. Le spese relative a questa procedura notarile ricadono interamente sul pensionato richiedente. Inoltre, l'Ufficio provinciale del tesoro deve informare il sindaco del Comune interessato della designazione del notaio, e il sindaco deve annotare nei registri anagrafici comunali la qualità di pensionato del titolare del libretto, garantendo così una traccia amministrativa della transazione.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1962, n. 72
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 72/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 1962, n. 72
## Modificazioni all'art. 378 del regolamento per l'Amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che approva il relativo regolamento; Visto il regio decreto 28 giugno 1933, n. 704 , recante norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei Servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni; Vista la legge 10 agosto 1950, n. 618 , concernente il riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra; Vista la legge 5 maggio 1952, n. 524 , recante norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 , concernente il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro; Vista la legge 15 febbraio 1958, n. 46 , recante norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato; Uditi i pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti a sezioni unite; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Articolo unico. All'articolo 378 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , sono aggiunti i seguenti commi: "Su richiesta dei pensionati avanzata, a, seconda dei casi, alla competente Amministrazione od all'Ufficio provinciale del tesoro, la consegna dei libretti (certificati di iscrizione) può essere effettuata dai notai, previo accertamento delle condizioni alle quali è subordinato il godimento delle pensioni, con la osservanza delle formalità prescritte e sotto la propria responsabilità. Le spese connesse con detta consegna sono a totale carico dei richiedenti. Gli Uffici provinciali del tesoro, nel trasmettere ai notai designati i libretti certificati di iscrizione provvedono a darne notizia al sindaco del Comune interessato. Il sindaco deve fornire assicurazioni al predetto Ufficio di aver preso nota nei registri anagrafici del Comune della qualità di pensionato del titolare del libretto (certificato di iscrizione)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Data a Roma, addì 27 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1962 Atti del Governo, registro n. 144, foglio n. 40. - VILLA
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Il DPR 72/1962 disciplina la gestione amministrativa delle pensioni ordinarie a carico dello Stato, coordinandosi con la normativa sulla liquidazione delle pensioni di guerra e sulle procedure di acceleramento delle liquidazioni. Commercialisti e consulenti che operano nel settore previdenziale devono conoscere questa norma per comprendere le modalità di certificazione e consegna dei titoli pensionistici, nonché le responsabilità dei notai e degli uffici territoriali del tesoro nel procedimento di riconoscimento e documentazione del diritto pensionistico.
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