Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 720/1980

Corresponsione di acconti sui futuri benefici economici al personale della scuola.

Pubblicato: 06/11/1980 In vigore dal: 04/11/1980 Documento ufficiale

Quali somme sono riconosciute al personale scolastico a titolo di acconto sui futuri benefici economici secondo il DPR 720/1980 e come vengono trattate fiscalmente?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 720/1980 disciplina l'erogazione di acconti economici al personale della scuola pubblica italiana (ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente) a fronte di future aumenti retributivi. Il decreto prevede due importi: 10.000 lire una tantum per ogni mese di servizio prestato nel 1979 (esclusa la tredicesima mensilità) e 40.000 lire mensili a partire dal 1° gennaio 1980, inclusa la tredicesima mensilità. Queste somme sono corrisposte proporzionalmente in base all'effettiva durata del servizio e alle posizioni di stato che comportino riduzione delle competenze fondamentali. Per il personale non di ruolo, gli importi sono calcolati in proporzione alla durata effettiva del servizio prestato. Dal punto di vista fiscale, le somme di 10.000 lire (anno 1979) e 40.000 lire mensili (anno 1980) sono incluse nella base pensionabile secondo l'art. 43 del DPR 1092/1973, ma non sono computabili ai fini dell'indennità di buonuscita. Gli importi sono assoggettati a ritenute erariali e previdenziali, con l'eccezione delle ritenute previste dall'art. 37 del DPR 1032/1973. Questo trattamento consente di riconoscere il beneficio economico al personale scolastico mantenendo la corretta tassazione e contribuzione.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1980, n. 720

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 720/1980 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1980, n. 720 ## Corresponsione di acconti sui futuri benefici economici al personale della scuola. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 : Vista la legge 3 novembre 1980, n. 707 ; Visto l'accordo intervenuto l'11 giugno 1980 tra il Governo ed i Sindacati scuola confederali ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL; Visto l'accordo intervenuto il 17 giugno 1980, tra il Governo ed i rappresentanti del Sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1 Al personale ispettivo, direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, sono corrisposte, a titolo di acconto sui futuri benefici economici, le seguenti somme: L. 10.000 una tantum individuali, a partire dal 1 aprile 1979, per ogni mese di servizio prestato nell'anno 1979, con esclusione della tredicesima mensilità; L. 40.000 mensili individuali, a partire dal 1 gennaio 1980, da corrispondersi anche con la tredicesima mensilità. L'integrazione di L. 40.000 della tredicesima mensilità è proporzionalmente ridotta nei casi in cui la tredicesima stessa non competa in misura intera. Le somme di L. 10.000 e 40.000 mensili si corrispondono in quanto competa lo stipendio, paga o retribuzione e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione di dette competenze fondamentali. Sono corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi. Per il personale docente e non docente non di ruolo al quale, ai sensi delle vigenti disposizioni, spetti una retribuzione ragguagliata all'effettiva durata del servizio, le somme di cui al primo comma sono corrisposte in proporzione e parimenti in proporzione sono corrisposte al personale docente non di ruolo che presti servizio per un numero di ore settimanali di insegnamento non comportante il trattamento di cattedra. Le somme di L. 10.000 mensili per l'anno 1979 e di L. 40.000 mensili per l'anno 1980 si considerano nella base pensionabile di cui all' art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 , e successive modificazioni. Le stesse somme non sono computabili ai fini dell'indennità di buonuscita. Gli importi di L. 10.000 e 40.000 di cui al primo comma sono assoggettati alle ritenute anche erariali, ad eccezione di quelle di cui all' art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 , e successive modificazioni.

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Il DPR 720/1980 è il riferimento normativo per acconti su futuri benefici economici, base pensionabile, ritenute erariali e previdenziali nel settore scolastico pubblico. Commercialisti e responsabili del personale lo consultano per il trattamento fiscale degli acconti retributivi, l'inclusione nella base imponibile pensionistica e l'esclusione dalla buonuscita, nonché per la corretta applicazione delle ritenute secondo il DPR 1032/1973.

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