Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 731/1953

Modificazioni al regime daziario del bestiame e delle carni.

Pubblicato: 10/10/1953 In vigore dal: 09/10/1953 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il DPR 731/1953 al regime daziario del bestiame e delle carni?

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Il Decreto del Presidente della Repubblica 731/1953 modifica i dazi doganali applicabili all'importazione di bestiame e carni in Italia, stabilendo aliquote ridotte rispetto alla tariffa generale. La norma si applica al periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 luglio 1954, interessando principalmente gli importatori di bestiame (cavalli da macello, bovini, ovini, caprini e suini) e di carni macellate. Il decreto fissa il dazio al 16% del valore per il bestiame vivo e al 18% del valore per le carni fresche, refrigerate o congelate e le frattaglie commestibili, sostituendo le aliquote precedentemente previste dalle norme temporanee della tariffa doganale del 1950. Questa modifica rappresenta un intervento temporaneo di politica commerciale, coordinato con gli accordi tariffari internazionali (GATT di Ginevra 1947 e Protocolli di Annecy e Torquay) e richiede il coinvolgimento di più ministeri (Finanze, Affari Esteri, Tesoro, Agricoltura, Industria e Commercio).

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1953, n. 731

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 731/1953 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1953, n. 731 ## Modificazioni al regime daziario del bestiame e delle carni. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, n. 38 e 28 febbraio 1953, n. 58 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1953; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale del bestiame e delle carni; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Per il periodo che decorre dalla entrata in vigore del presente decreto a non oltre il 31 luglio 1954, il dazio previsto dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per i cavalli da macello (voce di tariffa 1-h) e per il bestiame bovino, ovino, caprino e suino (voci 3, 4, 5 e 6) è stabilito nella misura del 16% del valore, e il dazio previsto per le carni macellate fresche, anche refrigerate o congelate e per le frattaglie commestibili, fresche, anche refrigerate (voci 13 e ex 14) è stabilito nella misura del 18% del valore.

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