Decreto del Presidente della Repubblica
Contabilità
Decreto del Presidente della Repubblica 751/1965
Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del personale a contratto a termine rinnovabile del Ministero del turismo e dello spettacolo, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.
Quali sono le retribuzioni lorde mensili stabilite dal DPR 751/1965 per il personale a contratto a termine rinnovabile del Ministero del turismo e dello spettacolo?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 751/1965 ridetermina le retribuzioni lorde mensili del personale assunto a contratto a termine rinnovabile presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, in attuazione della legge delega 1268/1964 sul conglobamento del trattamento economico del personale statale. Il decreto riguarda specificamente i dipendenti assunti secondo la legge 520/1961 per esigenze di attività specializzata, sostituendo le misure precedentemente fissate dal decreto interministeriale del 1962. Le nuove retribuzioni sono articolate in tre gruppi: il Gruppo 1° è fissato a 100.300 lire mensili, il Gruppo 2° a 85.300 lire e il Gruppo 3° a 68.100 lire. Questo provvedimento rappresenta un intervento di razionalizzazione della spesa pubblica attraverso il conglobamento, ossia l'incorporazione di assegni temporanei nelle retribuzioni base, eliminando trattamenti economici frammentati e rendendo più trasparente la struttura retributiva del personale contrattualizzato.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 751
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 751/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 751
## Conglobamento dell'assegno temporaneo nelle retribuzioni del
personale a contratto a termine rinnovabile del Ministero del turismo
e dello spettacolo, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n.
1268.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la, legge 5 dicembre 1961, n. 1268 , concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il turismo e lo spettacolo; Decreta: Art. 1 Le retribuzioni lorde mensili del personale a contratto a termine rinnovabile, assunto ai sensi della, legge 23 giugno 1961, n. 520 , per le esigenze dell'attività specializzata del Ministero del turismo e dello spettacolo, fissate con il decreto interministeriale 4 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1962 , registro n. 3, foglio n. 152, sono rideterminate nelle seguenti misure: Gruppo 1° L. 100.300 Gruppo 2° L. 85.300 Gruppo 3° L. 68.100
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