Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 758/1968
Norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 758
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 758/1968
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. 758
## Norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli
agenti e rappresentanti di commercio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613 , sull'estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi; Visto l'art. 29, comma terzo, della legge suindicata, che prevede l'emanazione delle norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio; Sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Il fondo di previdenza, istituito presso l'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) in attuazione degli accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958, provvede a norma dell' art. 29 della legge 22 luglio 1966, n. 613 , all'erogazione in favore degli agenti e rappresentanti di commercio di prestazioni previdenziali integrative del trattamento derivante dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti prevista dalla legge medesima. Il fondo di cui al comma precedente conserva la natura di gestione separata ai sensi dello statuto dell'ENASARCO ed è disciplinato dal presente decreto. Le prestazioni previdenziali integrative di cui al comma primo sono previste dalle norme del titolo 111 del presente decreto.
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