Decreto del Presidente della Repubblica
Contributi
Decreto del Presidente della Repubblica 759/1965
Nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema finanziario di gestione dei relativi fondi, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.
Quali sono le nuove regole per il calcolo dell'indennità di buonuscita e dei contributi previdenziali dei dipendenti statali secondo il DPR 759/1965?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 759/1965 riforma il sistema previdenziale dei dipendenti civili e militari dello Stato, gestito dall'ENPAS (Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali). La normativa si applica a partire dal 1° marzo 1966 e riguarda il calcolo dell'indennità di buonuscita e la determinazione dei contributi previdenziali. Per l'indennità di buonuscita, viene stabilita un'aliquota pari a un dodicesimo dell'80% dell'ultimo stipendio annuo per ogni anno di servizio computabile. Il contributo previdenziale è fissato al 5,10% delle competenze (calcolate sull'80% dello stipendio), ripartito tra dipendente (2,50%) e amministrazione (2,60%). A partire dal 1° gennaio 1968, il contributo a carico dell'amministrazione aumenta progressivamente dello 0,50% ogni due anni fino a raggiungere l'aliquota complessiva dell'8,10%. Questa riforma rappresenta un importante intervento di razionalizzazione del sistema previdenziale pubblico italiano del dopoguerra.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 759
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 759/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 759
## Nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e
sul sistema finanziario di gestione dei relativi fondi, in
applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268 , concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale. Decreta Art. 1 L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è stabilita, per i casi di cessazione dal servizio aventi effetto dal 1 marzo 1966 e successivamente, in un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile. Dalla stessa data del 1 marzo 1966 il contributo dovuto per ogni iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato è stabilito in misura pari al 5,10 per cento delle competenze indicate nel precedente comma considerate in ragione dell'80 per cento ed è ripartito per il 2,50 per cento a carico del personale e per il 2,60 per cento a carico della Amministrazione di appartenenza. A decorrere dal 1 gennaio 1968 e successivamente ogni due anni il contributo di cui al precedente comma è maggiorato, a carico dell'Amministrazione, in ragione dello 0,50 per cento delle competenze indicate nel primo comma considerate per l'80 per cento, lino a raggiungere l'aliquota complessiva dell'8,10 per cento.
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Il DPR 759/1965 è il riferimento normativo per il calcolo dell'indennità di buonuscita, dei contributi previdenziali e della gestione dei fondi pensionistici dei dipendenti statali presso l'ENPAS. Consulenti del lavoro e amministrazioni pubbliche lo consultano per questioni relative a trattamenti di fine rapporto, aliquote contributive, competenze imponibili e incrementi graduali dei contributi previdenziali nel settore pubblico.
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