Decreto del Presidente della Repubblica Contributi

Decreto del Presidente della Repubblica 759/1965

Nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema finanziario di gestione dei relativi fondi, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.

Pubblicato: 10/07/1965 In vigore dal: 05/06/1965 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 759

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 759/1965 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 759 ## Nuove norme sui trattamenti previdenziali dei dipendenti statali e sul sistema finanziario di gestione dei relativi fondi, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268 , concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale. Decreta Art. 1 L'aliquota da prendersi a base per la determinazione della misura dell'indennità di buonuscita a carico del Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, è stabilita, per i casi di cessazione dal servizio aventi effetto dal 1 marzo 1966 e successivamente, in un dodicesimo dell'80 per cento dell'ultimo stipendio annuo, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile. Dalla stessa data del 1 marzo 1966 il contributo dovuto per ogni iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato è stabilito in misura pari al 5,10 per cento delle competenze indicate nel precedente comma considerate in ragione dell'80 per cento ed è ripartito per il 2,50 per cento a carico del personale e per il 2,60 per cento a carico della Amministrazione di appartenenza. A decorrere dal 1 gennaio 1968 e successivamente ogni due anni il contributo di cui al precedente comma è maggiorato, a carico dell'Amministrazione, in ragione dello 0,50 per cento delle competenze indicate nel primo comma considerate per l'80 per cento, lino a raggiungere l'aliquota complessiva dell'8,10 per cento.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 759/1965 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Risoluzione AdE 9761604/2014
Modello F24 (sezione INPS) - Soppressione delle causali contributo relative ad …
Risoluzione AdE 9882824/2014
Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di ap…
Legge 62/2026
Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione…
Legge 19/2026
Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa …
Circolare ADM 4/2026
Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative cor…
Legge 118/2025
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n.  …

Altre normative del 1965

Approvazione della tariffa minima nazionale degli onorari per le prestazioni medico-chiru… Decreto del Presidente della Repubblica 1763 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per la cinematografia e la televisione … Decreto del Presidente della Repubblica 1762 Istituzione di un Istituto professionale alberghiero di Stato in Spoleto (Perugia). Decreto del Presidente della Repubblica 1761 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per le attivita' marinare in Camogli (G… Decreto del Presidente della Repubblica 1760 Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Trev… Decreto del Presidente della Repubblica 1758