Quali modifiche apporta il DPR 771/1952 al regime doganale e alle norme temporanee per l'applicazione della nuova tariffa doganale?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 771/1952 rappresenta un intervento normativo che modifica e integra il sistema doganale italiano in vigore dal 1950. Si applica al regime dei dazi di importazione e riguarda principalmente gli importatori di merci e le aziende commerciali che operano nel settore del commercio estero. Il decreto apporta aggiunte e modificazioni alla tabella doganale allegata al DPR 453/1950, introducendo nuove riduzioni o esenzioni daziarie per specifiche categorie di merci. Queste modifiche erano necessarie per adeguare il regime doganale italiano agli obblighi derivanti dal GATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio) e dai protocolli tariffari sottoscritti dall'Italia, in particolare il Protocollo di Annecy del 1949 e il Protocollo di Torquay del 1951. Le norme temporanee erano state prorogate fino al 31 dicembre 1952, e questo decreto rappresenta uno degli ulteriori aggiustamenti necessari durante il periodo transitorio di applicazione della nuova tariffa.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1952, n. 771
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 771/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1952, n. 771
## Nuove aggiunte e modificazioni alle norme temporanee per la prima
applicazione della nuova tariffa doganale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 e 31 marzo 1952, n. 169 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti a non oltre il 31 dicembre 1952; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti Contraenti ed i Paesi Aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena, ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti Contraenti ed i Paesi Aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale di alcune merci e di aggiungere alcune nuove riduzioni od esenzioni daziarie alle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per il bilancio; Decreta: Art. 1 Alla tabella di cui all' art. 3, lett. b) del decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , sono apportate le aggiunte e le modificazioni indicate nell'allegata tabella firmata dal Ministro per le finanze.
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Il DPR 771/1952 è il riferimento per le modifiche al regime doganale italiano e alle tariffe di importazione, disciplinando dazi doganali, esenzioni daziarie e riduzioni tariffarie. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per questioni relative al commercio estero, agli obblighi GATT e all'applicazione della tariffa doganale generale, nonché per le agevolazioni previste nei protocolli tariffari internazionali.
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