Decreto del Presidente della Repubblica
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Decreto del Presidente della Repubblica 796/1981
Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
Quali categorie di lavoratori dello spettacolo sono obbligate all'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza secondo il DPR 796/1981?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 796/1981 modifica il decreto legislativo del 1947 n. 708 estendendo l'obbligo di iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo a nuove categorie professionali. In particolare, il decreto amplia la platea dei soggetti obbligati includendo gli operatori di ripresa cinematografica e televisiva, gli aiuti operatori e le maestranze cinematografiche, teatrali e radiotelevisive. La norma riguarda anche gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti da enti e imprese che esercitano pubblici spettacoli, imprese radiofoniche e televisive, imprese di produzione cinematografica, doppiaggio e sviluppo stampa, nonché maschere, custodi e personale di pulizia di tali strutture. Il decreto nasce dall'esigenza di risolvere perplessità sulla competenza dell'istituto previdenziale per i lavoratori delle aziende radiotelevisive, equiparando il loro trattamento a quello già previsto per i dipendenti della RAI. L'entrata in vigore è fissata al primo giorno del mese successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, garantendo così una tutela assicurativa uniforme per categorie con caratteristiche lavorative analoghe nel settore dello spettacolo e dell'audiovisivo.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1981, n. 796
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 796/1981
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1981, n. 796
## Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
16 luglio 1947, n. 708, recante disposizioni concernenti l'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello
spettacolo.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , nel quale è prevista la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo oltre quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo; Ravvisata l'esigenza di dirimere, in via definitiva, le perplessità in ordine all'Istituto previdenziale competente a garantire la tutela assicurativa alle maestranze ed agli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese che svolgono attività radiofonica e televisiva; Considerato che l'attività svolta da tali categorie presenta caratteristiche analoghe a quella svolta dalle maestranze e dagli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalla Radio Audizioni Italia, oggi RAI-Radiotelevisione italiana, per i quali sussiste l'obbligo della iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo; Ritenuta la necessità di estendere il predetto obbligo alle maestranze ed agli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dalle imprese che svolgono attività radiofonica e televisiva; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta: I punti 12) e 20) dell' art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 , ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 , sono sostituiti dai seguenti: punto 12) operatori di ripresa cinematografica e televisiva, aiuto operatori e maestranze cinematografiche, teatrali e radio televisive; punto 20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche e televisive, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese soprannominati. Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1981 PERTINI DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1981 Registro n. 13 Lavoro, foglio n. 167
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Il DPR 796/1981 è il riferimento normativo per l'iscrizione obbligatoria all'Ente nazionale di previdenza dei lavoratori dello spettacolo, interessando maestranze, operatori tecnici e impiegati amministrativi nel settore radiotelevisivo e cinematografico. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane lo consultano per verificare gli obblighi contributivi, la gestione previdenziale e l'equiparazione dei trattamenti assicurativi tra dipendenti RAI e altre imprese audiovisive.
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