Decreto del Presidente della Repubblica Imposte Indirette

Decreto del Presidente della Repubblica 808/1964

Temporanee agevolazioni daziarie per l'importazione di bestiame e carni bovine nonche' di altri prodotti.

Pubblicato: 01/10/1964 In vigore dal: 30/09/1964 Documento ufficiale

Quali agevolazioni daziarie introduce il DPR 808/1964 per l'importazione di bestiame bovino?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto del Presidente della Repubblica 808/1964 introduce una sospensione temporanea dei dazi doganali per l'importazione di bestiame bovino vivo da Paesi esterni alla Comunità Economica Europea. La misura si applica specificamente agli animali bovini domestici di peso non superiore a 340 kg destinati all'ingrasso, nel periodo compreso tra il 17 luglio 1964 e il 31 ottobre 1964. Questa agevolazione riguarda gli importatori e gli allevatori italiani che necessitavano di rifornimenti di bestiame per l'ingrasso, rappresentando una misura di politica commerciale coordinata con le decisioni della CEE. Il decreto prevede che la sospensione del dazio avvenga sotto il controllo del Ministro delle Finanze, il quale dovrà stabilire le norme e le condizioni operative per l'applicazione della misura. Si tratta di un provvedimento temporaneo e contingente, emanato in conformità alle decisioni della Comunità Economica Europea e volto a regolare il regime tariffario in un settore strategico come quello zootecnico.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 808

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 808/1964 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 808 ## Temporanee agevolazioni daziarie per l'importazione di bestiame e carni bovine nonche' di altri prodotti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950, sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584 , che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia; Vista la legge 20 maggio 1964, n. 466 , che ratifica e rende esecutiva la Convenzione di Associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati Americani e Malgascio associati a tale Comunità; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformità di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dal 17 luglio 1964 e fino al 31 ottobre 1964, è temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio previsto dalla vigente tariffa doganale, limitatamente alle provenienze da Paesi estranei alla Comunità Economica Europea, per gli animali vivi della specie bovina, domestica, altri, non nominati, di peso unitario non superiore a 340 kg., destinati all'ingrasso (voce di tariffa ex 01.02-A-II-b-1), sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

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