Quale modifica apporta il DPR 844/1953 al regime doganale dell'olio di oliva e a quale aliquota?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 844/1953 interviene sulla tassazione doganale dell'olio di oliva, un prodotto di rilevanza strategica per l'economia italiana. Il provvedimento modifica il dazio doganale applicabile all'importazione di olio di oliva (classificato nella voce tariffaria 139-i) portandolo al 20% del valore dichiarato della merce. Questa modifica si applica a partire dalla data di entrata in vigore del decreto e sostituisce le aliquote precedentemente previste dalle norme temporanee della tariffa doganale generale. Il decreto rappresenta un intervento di politica commerciale e protezionistica, coordinato con gli impegni internazionali assunti dall'Italia attraverso il GATT (Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio) e i protocolli di Annecy e Torquay. La misura riguarda direttamente gli importatori di olio di oliva e le aziende del settore agroalimentare che operano nel commercio estero.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1953, n. 844
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 844/1953
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1953, n. 844
## Modificazione del regime doganale dell'olio di oliva.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993 ; Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442 ; Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453 , che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione; Visti i decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578 ; 16 novembre 1950, n. 919 ; 31 gennaio 1951, n. 23 ; 2 aprile 1951, n. 225 ; 30 giugno 1951, n. 516 ; 1 novembre 1951, n. 1125 ; 31 marzo 1952, n. 169 ; 10 luglio 1952, n. 771 ; 24 dicembre 1952, n. 2387 ; 9 febbraio 1953, numero 38 ; 28 febbraio 1953, n. 58 e 9 ottobre 1953, n. 731 , che recano delle aggiunte e delle modificazioni alle dette norme temporanee e ne prorogano gli effetti; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesse al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949; Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di modificare il regime doganale dell'olio di oliva; Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e confermata con legge 7 dicembre 1952, n. 1846 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dalla entrata in vigore del presente decreto, il dazio previsto dalle norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa per l'olio di oliva (voce 139-i) è portato al 20% del valore.
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Il DPR 844/1953 è il riferimento normativo per la determinazione dei dazi doganali su olio di oliva, voce tariffaria 139-i e aliquote ad valorem. Operatori del commercio estero, importatori e aziende agroalimentari consultano questa normativa per questioni di tariffazione doganale, obblighi tributari all'importazione e conformità agli accordi commerciali internazionali GATT.
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