Quali modificazioni al regime daziario introduce il DPR 870/1963 per le patate importate nel periodo maggio 1963?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 870/1963 interviene sul regime daziario applicabile alle patate, specificamente quelle classificate nella voce di tariffa 07.01-A-444-b-2 (patate altre, non nominate). La norma stabilisce un periodo limitato di applicazione, dal 1° maggio al 31 maggio 1963, durante il quale vengono modificate le condizioni di importazione. Il provvedimento distingue tra due categorie di provenienza: le patate provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea (CEE) che non dispongono dei certificati prescritti, e quelle provenienti da Paesi estranei alla CEE. Per entrambe le categorie, durante il mese di maggio 1963, si applicano specifiche modificazioni al regime daziario ordinario. Il decreto rappresenta un adattamento della normativa italiana alle decisioni assunte in sede di Comunità Economica Europea, riflettendo l'impegno dell'Italia nel coordinare la propria politica commerciale con gli altri Stati membri.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1963, n. 870
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 870/1963
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1963, n. 870
## Modificazioni del regime daziario di alcuni prodotti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1816; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1327 e 26 gennaio 1962, n. 6 ; Viste la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339 , e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295 , che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976 , che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951; Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi: Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea; Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358 , che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità; Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1581 , che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee dei 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa, doganale comune e successive aggiunte e modificazioni; Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002 , che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario per determinati prodotti in conformità di analoghe decisioni intervenute in sede di Comunità economica europea; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 , e successive aggiunte e modificazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria, ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Dal 1 maggio 1963 fino al 31 maggio 1963, per le patate, altre, non nominate, altre (voce di tariffa 07.01-A-444-b-2), provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e dai Paesi estranei alla predetta Comunità.
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Il DPR 870/1963 riguarda le modificazioni della tariffa doganale di importazione, il regime daziario e la classificazione merceologica secondo la nomenclatura doganale. È rilevante per operatori del commercio estero, importatori di prodotti agricoli e professionisti che gestiscono la documentazione doganale, in particolare certificati di provenienza e dichiarazioni di importazione. La norma si inserisce nel quadro della Comunità Economica Europea e delle convenzioni internazionali sulla nomenclatura doganale e sul valore in dogana delle merci.
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