Decreto del Presidente della Repubblica Contabilita

Decreto del Presidente della Repubblica 881/1956

Prelevamento di L. 1.892.169.840 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1955-56.

Pubblicato: 14/08/1956 In vigore dal: 28/06/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 881

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 881/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1956, n. 881 ## Prelevamento di L. 1.892.169.840 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1955-56. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l' art. 87, quarto e quinto comma; della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 8 agosto 1955, numeri 770 e 775; 24 ottobre 1955, n. 963 e 31 ottobre 1955, numeri 964, 965, 968, 969, 971, 972 e 974 ; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, è autorizzata la prelevazione di L. 1.892.169.840 che si iscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa, per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 56. - Spese per congressi nazionali ed internazionali............................. L. 15.000.000 Cap. n. 61. - Gettoni di presenza, ecc...... " 900.000 Cap. n. 62. - Retribuzioni per incarichi, ecc........................................... " 237.840 Ministero delle finanze: Cap. n. 31. - Manutenzione ordinaria, ecc... " 13.000.000 Cap. n. 247. - Fitto di locali, ecc......... " 15.000.000 Cap. n. 273. - Fitto di locali ecc.......... " 8.000.000 Ministero di grazia e giustizia: Cap. n. 93. - Spese di fitto di locali, ecc. " 2.000.000 Cap. n. 10-ter (di nuova istituzione). Somme dovute a privati a titolo di indennità per riparazioni pecuniarie previste dall'art. 571 del Codice di procedura penale ............ " 300.000 Ministero degli affari esteri: Cap. n. 99. - Spese per la tutela e l'assi- stenza, ecc................................... " 100.000.000 Cap. n. 105. - Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali.................... " 200.000.000 Cap. n. 110-IV (di nuova istituzione). Somma occorrente per l'acquisto di un edificio da adibirsi a sede del Consolato Generale d'I- talia in New York............................. " 407.300.000 Ministero della pubblica istruzione: Cap. n. 101. - Indennità, ecc. per gli esami nelle scuole ed istituti governativi di istru- zione classica, ecc........................... " 384.000.000 Cap. n. 134. - Indennità, ecc. per gli esami nelle scuole ed istituti governativi di istru- zione tecnica, ecc............................ " 278.000.000 Cap. n. 172. - Contributi a favore delle U- niversità, ecc................................ " 50.000.00 0 Ministero dell'interno: Cap. n. 44. - Contributi e sovvenzioni, ecc. " 100.000.000 Ministero dei lavori pubblici: Cap. n. 149. - Spese per l'apprestamento, ecc........................................... " 300.000.000 Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Cap. n. 34. - Fitto di locali, ecc.......... " 3.551.000 Ministero dell'industria e del commercio: Cap. n. 29. - Fitto di locali............... " 8.881.000 Ministero del commercio con l'estero: Cap. n. 15. - Indennita e rimborso delle spese di trasporto, ecc....................... " 5.000.000 ------------ L. 1.892.169.840 ------------ Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 giugno 1956 GRONCHI MEDICI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 33. - RELLEVA

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