Decreto del Presidente della Repubblica
Imposte Indirette
Decreto del Presidente della Repubblica 894/1965
Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti e proroga al 31 luglio 1965 della tassa di compensazione dovuta all'importazione di solfuro di carbonio.
Quali modifiche apporta il DPR 894/1965 al regime daziario e quali prodotti sono interessati dalla proroga della tassa di compensazione?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 894/1965 del 26 luglio interviene sul sistema dei dazi doganali all'importazione, modificando temporaneamente il trattamento fiscale di specifici prodotti provenienti da paesi esterni alle Comunità europee. Il decreto si applica a un elenco di merci identificate in una tabella allegata, firmata dal Ministro delle Finanze, e introduce un regime daziario ridotto rispetto alla tariffa doganale vigente, applicabile entro limiti contingentati per ciascun prodotto. In particolare, il provvedimento proroga fino al 31 luglio 1965 la tassa di compensazione dovuta all'importazione di solfuro di carbonio, una sostanza chimica utilizzata in processi industriali. Le modifiche sono temporanee e subordinate al rispetto dei contingenti stabiliti, rappresentando un adattamento del sistema tariffario italiano alle esigenze commerciali del momento e agli obblighi derivanti dai Trattati istitutivi delle Comunità europee (CECA, CEEA e CEE).
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1965, n. 894
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 894/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1965, n. 894
## Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti e proroga al 31
luglio 1965 della tassa di compensazione dovuta all'importazione di
solfuro di carbonio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13 ; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 ; Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766 , che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell' art. 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta: Art. 1 Per i prodotti elencati nell'annessa tabella firmata dal Ministro per le finanze, provenienti da Paesi estranei alle Comunità europee, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale si applica, temporaneamente, nella misura per ciascuno di essi indicata e nei limiti dei rispettivi contingenti.
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Il DPR 894/1965 è rilevante per chi opera nel commercio estero e nelle importazioni, in quanto disciplina il regime daziario, i contingenti tariffari e le tasse di compensazione su merci provenienti da paesi terzi. Importatori, spedizionieri e consulenti doganali lo consultano per comprendere l'applicazione dei dazi doganali d'importazione, le eccezioni temporanee e gli adempimenti verso le autorità doganali in materia di tassazione delle importazioni.
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